Cassazione Penale, Sentenza n. 25076/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Il condannato, sottoposto a detenzione domiciliare per l'espiazione di una pena di tre mesi di reclusione, aveva chiesto l'autorizzazione a uscire dal domicilio per svolgere attività lavorativa. Il magistrato di sorveglianza di Messina aveva respinto l'istanza con ordinanza del 6 marzo 2025. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, il condannato deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la norma richiamata subordinasse l'autorizzazione alla sussistenza di necessarie esigenze di vita, che nel caso concreto sarebbero state documentate; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando inoltre che l'ordinanza impugnata, essendo scritta a mano, risultava in alcuni punti non leggibile. Il Procuratore generale chiedeva l'accoglimento del ricorso. La Corte, però, rilevava d'ufficio che la pena era stata interamente espiata il 24 maggio 2026 e che il procedimento di esecuzione era stato archiviato per avvenuta espiazione in detenzione domiciliare, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, dopo la proposizione dell'impugnazione e prima del giudizio di legittimità, il condannato aveva integralmente espiato la pena ed era stato rimesso in libertà. La decisione impugnata non avrebbe potuto quindi determinare per il ricorrente una utilità pratica più favorevole rispetto alla situazione ormai esistente. La Corte ha anche escluso la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non integra una soccombenza, neppure virtuale.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando difetta l'interesse a impugnare, anche per sopravvenienze verificatisi dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione di legittimità.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare deve persistere fino alla decisione della Corte di cassazione: se, nelle more del giudizio di legittimità, il condannato ha integralmente espiato la pena ed è stato rimesso in libertà, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta esecuzione integrale della pena rende privo di utilità pratica l'annullamento del provvedimento impugnato, poiché non potrebbe derivarne per il ricorrente una situazione concretamente più vantaggiosa.
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, perché non vi è soccombenza, neppure virtuale.
Come è indicizzato
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