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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35294/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame di Bologna che aveva parzialmente confermato il sequestro preventivo (sia impeditivo del compendio aziendale per il reato associativo sia diretto del profitto per reati fiscali). La ricorrente deduceva, in un unico motivo: mancata e insufficiente indicazione degli atti simulati e della loro datazione nel provvedimento genetico (fumus); omissione del riesame nel considerare la consulenza tecnica di parte e le deduzioni difensive che avrebbero dimostrato l'effettività delle operazioni infragruppo; indeterminatezza e irregolarità nel calcolo delle somme sottoposte a sequestro, con conseguente violazione del principio di proporzione e possibile incidenza sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo parzialmente. Ha dichiarato inammissibili o infondate le censure dirette a contestare il carattere associativo del gruppo e la riconducibilità della societaà alla gestione di Mario Adiletta, nonché le doglianze sulla mancata valutazione delle memorie difensive nella parte in cui erano incompatibili con il quadro indiziario. Tuttavia, ha accolto il profilo relativo alla proporzione del sequestro preventivo del profitto per i reati tributari (art. 11 d.lgs. 74/2000): l'ordinanza impugnata non ha motivato adeguatamente la determinazione del quantum sequestrato, non specificando le singole voci, le compensazioni e la metodologia di calcolo del profitto. Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame di Bologna per un nuovo esame, limitatamente alla verifica di proporzione e specificazione del profitto oggetto di sequestro; per il resto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riferita alla contestazione del reato associativo che giustificava il sequestro impeditivo del compendio aziendale; la Corte ha ritenuto sussistenti elementi indiziari di riconducibilità della società al gruppo criminoso

  • art. 11 d.lgs. 74/2000

    Norma sul reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; applicata per il sequestro preventivo diretto del profitto. La Corte ha richiamato la nozione di "profitto" come valore dei beni sottratti alla garanzia fiscale e ha richiesto specificazione causale e quantitativa del profitto sequestrato

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato; la Corte ha valutato la necessità di individuazione degli atti simulati a fondamento del sequestro

  • art. 10-quater d.lgs. 74/2000

    Citato dall'ordinanza impugnata nel contesto delle fatture fittizie e delle compensazioni IVA; la Corte rileva che il provvedimento non ha chiarito il riferimento a questa norma nel calcolo del profitto

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. con L. n. 176/2020)

    Norma procedurale richiamata per la richiesta di discussione orale del ricorso (proroga disciplinare)

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di limiti di estensione del motivo in Cassazione contro ordinanze cautelari; il ricorso era formulato nei limiti di tale disposizione

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato a vizi di legge e a vizi motivazionali molto gravi; non si riesaminano normalmente i temi ricostruttivi di fatto salvo che emergano questioni nuove e potenzialmente decisive
  • Per i reati tributari (art. 11 d.lgs. 74/2000) la fattispecie può essere valutata in termini di pericolo permanente: la consumazione può protrarsi finché persistono atti idonei a porre in pericolo l'obbligazione fiscale, con conseguenze sulla determinazione della prescrizione
  • Il profitto del reato ai fini del sequestro va specificato e quantificato dall'accusa: deve emergere la causalità tra gli atti simulati e le somme sequestrate e la metodologia di calcolo; il giudice non può limitarsi ad un computo totalitario non motivato
  • Il giudice del riesame deve valutare le deduzioni difensive e le consulenze di parte, ma la semplice allegazione di dati contabili o di tracciabilità non prevale se il quadro indiziario complessivo smentisce quelle allegazioni
  • La proporzione del sequestro (pertinenzialità tra beni sequestrati e profitto del reato) è requisito procedurale essenziale: mancanza di specificazione o calcolo macroscopicamente generico può determinare l'annullamento con rinvio per nuovo esame
  • Le censure difensive relative a vizi di motivazione sono ammissibili in Cassazione solo se la motivazione del provvedimento impugnato manca dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza

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