Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11511/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato per detenzione di cocaina a fini di spaccio mentre si trovava agli arresti domiciliari, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo dedotto come vizio di motivazione. Ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la considerazione secondo cui si sarebbe disfatto di altra sostanza stupefacente prima dell'arrivo degli operanti fosse congetturale e che il giudice avrebbe dovuto valorizzare il suo ottimo comportamento tenuto in carcere, compreso l'impegno lavorativo. La Corte ha ritenuto invece che la motivazione sul diniego fosse puntuale e che il giudice di merito avesse correttamente valutato in senso negativo la personalità dell'imputato e bilanciato tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata contiene una motivazione completa e non manifestamente illogica sul diniego delle attenuanti generiche: l'imputato deteneva cocaina mentre era ristretto ai domiciliari per un precedente, era stato visto disfarsi di una dose, la perquisizione aveva rinvenuto altra cocaina e materiale per il confezionamento, la parziale ammissione riguardava solo fatti già noti, le asserite difficoltà economiche non erano documentate e i problemi di salute erano anteriori ai fatti, mentre l'attività lavorativa svolta in istituto penitenziario non era ritenuta decisiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue l'obbligo per il ricorrente di sopportare le spese processuali e di versare una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dal giudice.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia puntuale, completa e non manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Nel valutare le attenuanti generiche il giudice può attribuire rilievo negativo alla personalità dell'imputato, alla natura e alle modalità del fatto, ai precedenti e al contesto concreto della condotta, purché espliciti un bilanciamento tra elementi favorevoli e contrari.
  • L'eventuale comportamento positivo successivo o il lavoro svolto in ambito detentivo non impongono di per sé il riconoscimento delle attenuanti generiche, se il giudice li ritiene non decisivi rispetto agli altri elementi sfavorevoli.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non può trasformarsi in una mera richiesta di rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già esaminato in modo coerente gli elementi di prova e di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.