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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11531/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo ha ritenuto colpevole di furto aggravato in concorso e di indebito utilizzo di carta bancomat sottratta, deducendo: (1) vizio di motivazione e violazione di legge perché il riconoscimento nelle immagini e il prelievo ATM sarebbero incompatibili per distanza/orario (richiede rivalutazione della prova) e la motivazione sarebbe sviluppata solo rispetto all'uso della carta ma non al furto; (2) illegittima correzione di un presunto errore materiale del dispositivo mediante ordinanza fuori udienza, con nullità; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art.62 n.4 c.p. e dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello completa, coerente e immune da vizi di legittimità, osservando che le doglianze del ricorrente richiedono una nuova valutazione del fatto e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto legittima la correzione dell'errore materiale mediante ordinanza integrativa del dispositivo. Ha inoltre escluso l'errore motivazionale per il mancato riconoscimento dell'art.62 n.4 e dell'art.131-bis, rilevando che tali questioni non erano state dedotte in secondo grado e che il dato motivazionale (precedenti penali e pluralità di reati) escludeva i presupposti per la loro applicazione. Per tutto ciò ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen.

    Norme sostanziali in base alle quali sono state contestate le fattispecie di furto aggravato in concorso; la Corte d'Appello ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente alla luce della valutazione probatoria.

  • art. 55 d.lgs. 231/2007

    Richiamato in relazione al reato di indebito utilizzo di carta bancomat; la Corte ha ritenuto provato l'uso indebito mediante prelievo ATM.

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Richiesto dal ricorrente il rispetto dei limiti di esposizione dei motivi in Cassazione; la Corte segnala l'osservanza dei limiti nella redazione del ricorso.

  • norme sulle comunicazioni/udienza scritta (articoli connessi al d.l. 137/2020 conv. L.176/2020 e successive proroghe)

    Riferite alle procedure di trattazione per scritto e assenza di discussione orale; la Corte ha proceduto con lettura delle conclusioni scritte.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Previsione della correzione di errori materiali; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale rimedio per integrare il dispositivo con la liquidazione del risarcimento danni.

  • art. 523 co.2 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta nullità per omessa pronuncia sulla liquidazione: la Corte ha ritenuto la doglianza generica e infondata, non essendosi trattato di pronunciamento ai sensi dell'art.539.

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Norma sulla liquidazione del danno in sentenza; la Corte ha distinto la pronuncia della Corte d'Appello (liquidazione di danno e rifusione spese per il primo grado) dalla ipotesi prevista dall'art.539.

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    Circostanza attenuante (circostanza di particolare tenuità o simile a seconda del testo); la Corte osserva che non è stata dedotta in appello e comunque il quadro fattuale (precedenti e pluralità di fatti) ostacola il suo riconoscimento.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che i presupposti non sussistessero (precedenti, pluralità di reati, non tenuità del danno) e che la difesa non avesse dedotto tale questione in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'applicazione di sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per la rinnovata valutazione della prova: le doglianze che richiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • Le correzioni di errori materiali nel dispositivo della sentenza mediante ordinanza integrativa sono consentite se effettivamente si tratta di errori materiali e la parte può contestarne l'irregolarità in sede utile.
  • Se un istituto (es. art.131-bis c.p. o attenuanti) non è stato dedotto in grado di merito, la sua mancata applicazione non configura necessariamente vizio motivazionale in Cassazione.
  • La presenza di precedenti penali e la pluralità di fatti ostano, di regola, al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità e di alcune attenuanti; il giudice deve motivare chiaramente se ritiene applicabili tali istituti.
  • La modifica delle condizioni di procedibilità di un reato intervenuta dopo i giudizi di merito non incide automaticamente sui procedimenti già pendenti in Cassazione, specie se la parte offesa si è costituita e ha manifestato volontà punitiva.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o fondati su rinnovate valutazioni della prova possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art.616 c.p.p.; è pertanto essenziale che il ricorso in Cassazione svolga profili di diritto e non semplici riedizioni del fatto.

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