Cassazione Penale, Ordinanza n. 19193/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi non rispettavano i requisiti di specificità imposti dall'art. 581, comma 1, c.p.p. e non sviluppavano una critica argomentata alla sentenza di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello per invasione arbitraria di un terreno ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che le censure non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: sono formulate in termini generici, lamentano una asserita erronea valutazione del compendio probatorio senza indicare puntualmente le ragioni di fatto e di diritto, e si limitano a riproporre questioni di merito. La decisione di appello aveva invece valorizzato gli accertamenti della polizia giudiziaria, le dichiarazioni delle persone offese riscontrate documentalmente, la testimonianza di un geometra intervenuto sui luoghi e le ammissioni dell'imputato in una scrittura privata, dalla quale risultava anche il riconoscimento dell'altruità del bene.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, c.p.p.
a pena di inammissibilità del ricorso
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.
art. 591 c.p.p.
a pena di inammissibilità
La carenza dei requisiti formali e sostanziali dei motivi di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente una generica contestazione della valutazione probatoria.
- È inammissibile il motivo che non si confronta puntualmente con le ragioni poste a fondamento della sentenza di merito e che si limita a riproporre doglianze di fatto o meramente assertive.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da un apparato motivazionale congruo e logico, la censura deve indicare con precisione quali passaggi siano erronei in diritto o illogici in fatto, altrimenti il controllo di legittimità non può essere esercitato.
- La genericità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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