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Sentenza

Sentenza n. 2119/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 257/2025, depositata e resa pubblica il 16.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, su r.g. 16151/2023.

Giustizia amministrativa202506759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 257/2025, concernente l'accredito di somme sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 257/2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente l'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza civile, notificata al Ministero in forma esecutiva il 18 giugno 2025, è passata in giudicato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile passata in giudicato ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e impone a quest'ultima di far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché la sentenza era stata notificata in forma esecutiva, il termine di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 era decorso e non risultava alcun adempimento ministeriale, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. È stato nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della direzione generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e insediamento su istanza della ricorrente; il commissario dovrà assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni. Il Ministero è stato altresì condannato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di ulteriore inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    eventuale termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio consente di procedere all'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza

    Il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Una sentenza civile passata in giudicato che riconosce a un privato un'utilità nei confronti di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio per l'Amministrazione, la quale deve adottare gli atti e porre in essere le attività necessarie a conseguire concretamente tale utilità.
  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato civile sia stato notificato in forma esecutiva, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e non risulti l'adempimento dell'Amministrazione obbligata.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'insediamento su istanza della parte e assegnandogli un termine per l'esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della pronuncia sino all'adempimento oppure, in caso di ulteriore inerzia, sino all'effettivo insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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