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Sentenza

Sentenza del 22/05/2018 n. 2337 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Ricorso - Termini - Istanza di autotutela - Irrilevanza - Interesse generale - Caratteristiche.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato il mancato annullamento in autotutela di un accertamento tributario, sostenendo l’erroneità dell’imposizione e la non debenza, totale o parziale, delle somme richieste. Tuttavia, l’accertamento non era stato impugnato entro il termine previsto ed era quindi divenuto definitivo. L’istanza di autotutela, essendo diretta a sollecitare l’esercizio di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, non riapre i termini per contestare i presupposti dell’imposizione o il quantum tributario.

La decisione

Il ricorso contro il diniego di autotutela non può essere utilizzato per rimettere in discussione la fondatezza dell’accertamento ormai definitivo. Esso può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, collegati a ragioni di rilevante interesse generale tali da giustificare l’esercizio dell’autotutela. La mera deduzione dell’erroneità della tassazione tutela esclusivamente l’interesse privato del contribuente a pagare meno imposte e non costituisce, di per sé, un interesse generale. Il diniego è pertanto risultato legittimo e il contribuente non ha ottenuto l’annullamento dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’autotutela tributaria

    L’autotutela è un potere discrezionale dell’Amministrazione e la sua richiesta non sospende né riapre il termine per impugnare l’atto impositivo. Una volta divenuto definitivo l’accertamento, l’autotutela non può trasformarsi in uno strumento per riesaminare nel merito la pretesa tributaria.

  • Principi affermati dalla Corte di Cassazione, sentenze n. 1965/2018 e n. 3442/2015

    Il ricorso contro il diniego di autotutela è limitato alla verifica dell’illegittimità del rifiuto e della sussistenza di un rilevante interesse generale. Non è consentito utilizzare tale ricorso per contestare la fondatezza di un atto impositivo non impugnato tempestivamente.

Massime di principio

  • L’istanza di autotutela non sostituisce il ricorso tributario e non consente di recuperare i termini ormai scaduti per impugnare un accertamento.
  • Dopo la definitività dell’atto, non è normalmente possibile contestare nuovamente i presupposti dell’imposizione o l’importo richiesto attraverso un ricorso contro il diniego di autotutela.
  • Il giudice può esaminare il diniego solo sotto il profilo della legittimità del rifiuto e dell’eventuale presenza di un interesse generale rilevante, non per decidere nuovamente se il tributo fosse dovuto.
  • La semplice convinzione del contribuente che l’imposta sia errata o eccessiva riguarda un interesse privato e, di regola, non è sufficiente a imporre l’esercizio dell’autotutela.
  • Per tutelarsi, il contribuente deve impugnare tempestivamente l’atto impositivo; l’autotutela resta uno strumento eccezionale e discrezionale, non una seconda via ordinaria di ricorso.

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