Sentenza n. 11801/2026 - Roma, Sezione 4
per l’OTTEMPERANZA della sentenza del T.A.R. Lazio –sez. quarta- n. 9799/2024, resa a definizione del giudizio n. r.g. 6784/2023 e pubblicata in data 16.05.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 09.10.2024 non impugnata e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 9799/2024 quanto al pagamento delle spese di lite e alla refusione del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 9799/2024, passata in giudicato, nella parte in cui accertava il suo diritto al pagamento delle spese processuali liquidate e alla refusione del contributo unificato. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato e non aveva giustificato la propria inerzia. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato, limitatamente al pagamento delle spese di lite e alla refusione del contributo unificato, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di provvedere entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto agli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato e non fornisca una giustificazione dell'inerzia, il giudice amministrativo può dichiarare l'obbligo di esecuzione del giudicato entro un termine prefissato.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta contestualmente all'ordine di esecuzione, con decorrenza dell'intervento sostitutivo dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
- L'ordine di ottemperanza può riguardare anche obblighi pecuniari specificamente derivanti dal giudicato, quali il pagamento delle spese di lite e la refusione del contributo unificato.
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