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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31617/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per ottenere il riconoscimento della continuazione tra più condanne per reati, in particolare reati di falso relativi a patenti di guida commessi tra aprile 2007 e maggio 2008 tra Albenga e Bergamo. La difesa denunciava insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata, chiedendo di valorizzare l'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e la possibile preventiva programmazione della falsificazione dei documenti a causa della mancanza di regolare documento di soggiorno

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non era emersa la prova della identita del disegno criminoso e della preventiva programmazione dei reati, che sono stati considerati espressione di un modus vivendi delinquenziale della ricorrente. La Corte ha osservato che incombe sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione e che la ricorrente non aveva formulato in sede esecutiva richieste differenziate per gruppi di reati. Per effetto dell'inammissibilita il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 477 cod. pen.

    Articolo indicato per descrivere il titolo di reato oggetto di una delle condanne per reati di falso; utilizzato come fatto costitutivo ma non oggetto di specifica interpretazione normativa nel provvedimento

  • art. 482 cod. pen.

    Altro articolo del codice penale richiamato a titolo di reato di falso nelle sentenze di merito; citato per l'identificazione delle condanne impugnate

  • art. 648 cod. pen.

    Articolo richiamato tra i reati per una delle condanne (ricettazione); citato come parte della compagine delle condanne valutate dal giudice dell'esecuzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per la conseguenza della declaratoria di inammissibilita, comma che legittima la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente

  • Corte cost. sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria in relazione a profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo)

    Principio richiamato secondo cui, anche in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione richiede una approfondita verifica di concreti indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico)

    Richiamate per ribadire l'onere del condannato che invoca la continuazione di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della domanda

Massime di principio

  • L'onere di allegazione in sede esecutiva è a carico del condannato: non basta richiamare la contiguità cronologica o l'omogeneità dei titoli di reato, occorrono elementi concreti che dimostrino la preventiva programmazione dei reati
  • La presenza di omogeneità delle fattispecie e di contiguità spazio-temporale costituisce un indice utile ma non definitivo: è necessario collegarlo ad altri indicatori quali la sistematicità, le medesime modalità operative e la prova che i reati successivi siano stati pianificati in anticipo
  • Il giudice dell'esecuzione può ritenere che reati seriali siano espressione di un modus vivendi delinquenziale e non di una continuazione programmata se le prove non documentano una preventiva concertazione
  • Non è consentito introdurre in Cassazione argomentazioni nuove che non siano state specificamente formulate e dedotte nelle sedi esecutive: la mancanza di specifiche richieste in precedenza può rendere il rilievo tardivo e inammissibile
  • L'inammissibilità di un ricorso in materia esecutiva può comportare condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa per impugnazione irrituale, l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende

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