Sentenza n. 443/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento 1.del provvedimento di rigetto del 2 aprile 2025 (doc. 1), Avviso Pubblico Inail 2023, codice domanda ISI n. I155123-000039, di I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Sede di Venezia Terraferma, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata la domanda di finanziamento ISI n. I155123-000039, presentata dalla Società Agricola Carnio Augusto, Renzo, Luciano Francesco e Lorenzo S.S. in virtù dell’Avviso Pubblico ISI 2023; 2.di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente a quello impugnato, ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento INAIL di rigetto della domanda di finanziamento ISI 2023 per l’acquisto di un trattore agricolo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, società semplice agricola priva di dipendenti, aveva presentato domanda di finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico INAIL ISI 2023, risultando inizialmente ammessa all’esito del click day. In sede di verifica, l’INAIL aveva richiesto un’integrazione documentale e, dopo avere ricevuto il modulo aggiornato e le osservazioni al preavviso di rigetto, aveva respinto la domanda ritenendo insussistente il requisito previsto dagli artt. 7 e 11 dell’Avviso, sul presupposto che la società non fosse titolare di un rapporto assicurativo INPS per l’attività oggetto dell’intervento. La ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 7 dell’Avviso, poiché la lex specialis non avrebbe escluso le società agricole prive di dipendenti e non titolari di una posizione INPS intestata alla società; 2) eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione, in contrasto con la ratio dell’Avviso; 3) mancata applicazione del soccorso istruttorio; 4) questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 dell’Avviso. La società sosteneva che tutti i soci, quali lavoratori autonomi agricoli, erano iscritti alla gestione previdenziale agricola e versavano regolarmente i contributi per l’attività svolta nella società.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente i primi due motivi e assorbendo le ulteriori doglianze. Ha ritenuto che, per una società semplice agricola priva di lavoratori subordinati, non fosse esigibile la costituzione di un rapporto previdenziale intestato alla società, poiché gli obblighi contributivi gravano direttamente sui soci coltivatori diretti o imprenditori agricoli che svolgono l’attività lavorativa. L’art. 7 dell’Avviso non prevede espressamente né l’obbligo per la società agricola di avere dipendenti né una clausola espulsiva per le società prive di dipendenti. La finalità della previsione sulla regolarità assicurativa e contributiva è garantire che l’impresa destinataria sia in regola con il versamento dei contributi; tale finalità deve ritenersi raggiunta quando i soci lavoratori siano regolarmente iscritti alla gestione previdenziale agricola e versino i contributi dovuti. Il TAR ha censurato la lettura eccessivamente formalistica dell’INAIL, osservando che l’art. 6 dell’Avviso individua quali destinatari le micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria agricola e titolari della qualifica di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c., senza rendere centrale la titolarità di una posizione INPS intestata alla società. Nel caso di società semplice agricola, l’attività d’impresa è svolta tramite i soci che vi prestano attività lavorativa; pertanto, la verifica della regolarità contributiva deve riguardare questi ultimi, nell’ambito dell’unitaria impresa agricola. Il provvedimento di rigetto è stato annullato. L’INAIL dovrà riattivare l’esame della domanda e concludere il procedimento conformandosi ai principi affermati, senza che la sentenza disponga direttamente l’erogazione del finanziamento. L’INAIL è stato condannato al pagamento di euro 3.000, oltre accessori e rimborso forfettario, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 7 Avviso Pubblico INAIL ISI 2023
ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi
La disposizione impone la regolarità assicurativa e contributiva dei destinatari, ma non esclude le società agricole prive di dipendenti né richiede necessariamente una posizione previdenziale intestata alla società quando gli obblighi contributivi gravano direttamente sui soci lavoratori.
art. 11 Avviso Pubblico INAIL ISI 2023
le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti tre fasi successive
La disposizione disciplina le fasi di presentazione e conferma della domanda; il suo combinato disposto con l’art. 7 non determina automaticamente l’esclusione di una società semplice agricola priva di una propria posizione assicurativa, se la regolarità contributiva è dimostrata con riferimento ai soci lavoratori.
art. 6 Avviso Pubblico INAIL ISI 2023
micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile
La disposizione valorizza la natura di impresa agricola del destinatario del finanziamento e non la sua eventuale qualità di datore di lavoro con dipendenti o la titolarità di una posizione INPS intestata alla società.
art. 1, comma 5-bis, d.lgs. 99/2004
l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura
L’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale agricola può gravare direttamente sulla persona fisica che svolge l’attività agricola, anche quando opera quale socio di una società di persone.
art. 2135 c.c.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse
La qualifica di imprenditore agricolo dipende dall’esercizio dell’attività agricola; nel caso di società semplice agricola, l’attività può essere svolta tramite i soci che vi prestano lavoro quali coltivatori diretti.
Massime di principio
- Quando un avviso pubblico richiede la regolarità assicurativa e contributiva dei destinatari del finanziamento, tale requisito non può essere interpretato nel senso di imporre una posizione previdenziale intestata alla società agricola priva di dipendenti, se l’ordinamento pone gli obblighi contributivi direttamente a carico dei soci che svolgono l’attività agricola.
- In una società semplice agricola priva di lavoratori subordinati, la verifica della regolarità contributiva richiesta da un bando per il finanziamento di attività agricole deve essere riferita ai soci lavoratori iscritti alla gestione previdenziale agricola, purché essi svolgano l’attività per la società e versino regolarmente i contributi dovuti.
- La lex specialis che individua come destinatari del finanziamento le imprese agricole non può essere applicata in modo eccessivamente formalistico, valorizzando la sola assenza di una posizione INPS intestata alla società, quando la finalità sostanziale della clausola — assicurare la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria — risulta raggiunta mediante la regolare posizione previdenziale dei soci lavoratori.
- L’amministrazione non può desumere automaticamente l’esclusione da un bando dal combinato disposto di clausole che non prevedano espressamente né l’obbligo di avere dipendenti né una clausola espulsiva per le società agricole prive di dipendenti; l’interpretazione deve essere coerente con la struttura dell’impresa agricola e con la finalità della disciplina contributiva.
- L’annullamento del diniego di finanziamento non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo quando residui un’attività amministrativa di verifica: l’amministrazione deve riattivare il procedimento e concluderlo conformandosi ai principi stabiliti dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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