Cassazione Civile, Ordinanza n. 10804/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con il quale l'Ufficio contestava alla società di avere ricevuto fatture soggettivamente inesistenti per importi superiori a 5 milioni di euro, detraendo indebitamente IVA. La CTP aveva rigettato il ricorso della società; la CTR aveva confermato il rigetto ritenendo che l'Ufficio avesse assolto l'onere probatorio mediante il PVC della Guardia di finanza e presunzioni semplici, desumendo la consapevolezza o quantomeno la connivenza della contribuente dalla pluralità di rapporti con società cartiere, dalla reiterazione pluriennale delle operazioni, dall'entità degli importi e dalla carenza di elementi identificativi nei documenti di trasporto. In cassazione la società deduceva, con tre motivi, la violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme IVA e processuali, sostenendo: che l'onere della prova non fosse stato correttamente assolto dall'Ufficio; che la società avesse invece provato la propria buona fede e adottato tutte le cautele esigibili; che la CTR avesse mal valutato le prove documentali prodotte e avesse motivato in modo illogico, omettendo di considerare la regolarità contabile, la corrispondenza, i pagamenti tracciabili e la documentazione di trasporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in euro 8.000 oltre accessori. La Corte ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i motivi: il primo e il secondo perché cumulativi e perché erroneamente impostati sul presupposto che l'Amministrazione dovesse provare la piena partecipazione fraudolenta, mentre è sufficiente dimostrare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale; il terzo perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque non idoneo a scalfire la doppia conforme, essendo la documentazione prodotta dalla società ritenuta insufficiente a contrastare il quadro indiziario valorizzato dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare gli elementi della frode e la conoscibilità da parte del cessionario; solo dopo grava sul contribuente la prova contraria della propria diligenza e inconsapevolezza.
art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la detrazione IVA non spetta quando l'operazione soggettivamente inesistente si inserisce in una frode fiscale e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto saperlo usando l'ordinaria diligenza.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
consente che la prova dell'Amministrazione sia fondata anche su attendibili indizi e presunzioni semplici.
art. 36 D.Lgs. 546/92
invocato dalla ricorrente per contestare la motivazione della sentenza, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate.
art. 132 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per lamentare nullità/motivazione apparente, ma la Corte ha escluso i vizi denunciati.
art. 115 c.p.c.
richiamato per asserita errata valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e diretta a un nuovo esame del merito.
art. 116 c.p.c.
richiamato per dedotta violazione delle regole di valutazione probatoria, ma senza effettiva sussistenza di un vizio di legge.
art. 7 L. 212/00
invocato per contestare la motivazione dell'atto impositivo, senza esito favorevole alla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto per violazione di legge sostanziale, ma le doglianze sono state ritenute in parte inammissibili per cumulo eterogeneo e in parte infondate.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto per nullità della sentenza e vizi motivazionali, ma la Corte ha escluso la ricorrenza dei vizi denunciati.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non evocato espressamente nei motivi, e comunque le censure formulate miravano a un riesame del merito non consentito, anche in presenza di doppia conforme.
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l'Amministrazione contesta fatture soggettivamente inesistenti, deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e, con elementi oggettivi anche presuntivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale; non è richiesta la prova della sua piena partecipazione all'evasione.
- La prova dell'Ufficio può essere tratta anche da risultanze di PVC, indagini e altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare una presunzione semplice.
- Una volta assolto l'onere probatorio dell'Ufficio, incombe sul contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per evitare il coinvolgimento nella frode; la mera regolarità formale della contabilità, il pagamento tracciabile o la corrispondenza non bastano, di per sé, a provare la buona fede.
- La censura di legittimità non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio quando i giudici di merito abbiano già esaminato in modo logico e completo gli elementi di causa, specie in presenza di doppia conforme.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli censure eterogenee senza consentire alla Corte di individuare con chiarezza le specifiche doglianze riferite a ciascun vizio denunciato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10709/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10710/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10711/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10712/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10716/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10717/2024 del 22/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →