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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13465/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni d'imposta 2015 e 2016. Gli avvisi recuperavano a tassazione l'IVA relativa a cessioni di foils per documenti di identità fatturate dalla società contribuente a una società cipriota in regime di non imponibilità. Secondo l'Ufficio, la documentazione mostrava che la merce, dopo la cessione iniziale tra la contribuente e la società cipriota, era stata oggetto di ulteriori cessioni tra società cipriote e poi trasferita in Bielorussia; pertanto la prima cessione non poteva beneficiare della non imponibilità ex art. 8, comma 1, lett. a) o b), d.P.R. n. 633 del 1972, perché il trasporto extra UE era riferibile alla seconda cessione della catena. La contribuente sosteneva invece che l'operazione fosse intracomunitaria/non imponibile, e la CTR aveva ritenuto irrilevante la successiva cessione, escludendo che la società italiana fosse consapevole o partecipe della fase successiva. Il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 41 d.l. n. 331 del 1993 e 8 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che, nelle operazioni a catena, il trasporto va imputato a una sola cessione e, nel caso concreto, alla seconda, con conseguente imponibilità della prima cessione in Italia.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile come censura di violazione di legge per errata sussunzione, non come richiesta di nuova valutazione del fatto, e lo ha accolto nel merito. Ha affermato che la fattispecie non rientrava né nell'art. 8, comma 1, lett. a), né nella lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di operazioni a catena verso Paese extra UE in cui il trasporto finale era imputabile alla seconda cessione, quella tra i soggetti intermedi e il destinatario bielorusso. Di conseguenza la prima cessione, tra la società italiana e la prima società cipriota, doveva considerarsi effettuata nello Stato membro di partenza e quindi soggetta a IVA, salvo una diversa qualificazione come triangolazione tipizzata che però non risultava integrata nei termini richiesti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura era ammissibile perché denunciava un errore di diritto nella sussunzione della fattispecie concreta nella norma, senza contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 41 del d.l. n. 331 del 1993

    Non era applicabile alla vicenda, perché la Corte ha escluso che l'operazione rientrasse nella disciplina della cessione intracomunitaria/non imponibile prospettata dalla CTR.

  • art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972

    La non imponibilità richiede che la cessione sia collegata a trasporto o spedizione fuori dell'Unione a cura o a nome del cedente; nel caso concreto tale requisito non ricorreva per la prima cessione della catena.

  • art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 633 del 1972

    La non imponibilità per esportazione impropria richiede trasporto o spedizione fuori dell'Unione a cura o a nome del cessionario non residente entro 90 giorni; anche tale fattispecie è stata esclusa nel caso concreto.

  • art. 8, primo comma, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato per ribadire che le operazioni triangolari agevolate presuppongono una struttura tipica e una rappresentazione documentale coerente fin dall'origine.

  • art. 9 del d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata delle irregolarità formali non incideva sulla qualificazione sostanziale dell'operazione IVA oggetto di causa.

Massime di principio

  • Nelle operazioni IVA a catena con un unico movimento di beni, il trasporto o la spedizione può essere imputato a una sola cessione: occorre individuare quale cessione abbia concretamente dato luogo al trasferimento fisico della merce.
  • Se il trasporto finalizzato all'esportazione è riferibile alla seconda cessione della catena, la prima cessione si considera effettuata nello Stato membro di partenza ed è, in linea di principio, imponibile nello Stato di origine.
  • La non imponibilità per cessioni all'esportazione richiede il rigoroso rispetto dei presupposti normativi previsti dalle fattispecie tipiche; non è sufficiente la mera indicazione formale di un regime agevolato in fattura.
  • Nelle operazioni triangolari o assimilate, l'assetto documentale e la volontà originaria delle parti devono essere coerenti con la struttura tipica prevista dalla norma, altrimenti non può applicarsi il regime di non imponibilità.
  • Il vizio di violazione di legge per erronea sussunzione è configurabile quando il giudice di merito ha accertato i fatti, ma li ha ricondotti alla norma sbagliata, senza che ciò comporti una nuova valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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