Cassazione Penale, Sentenza n. 21801/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 01/10/2021 con cui il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza coercitiva emessa dal GIP per una serie di truffe aggravate e ha modulato la misura detentiva iniziale sostituendola con obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 297, comma 3, e 274 c.p.p. e plurimi vizi di motivazione, con particolare censura circa la retrodatazione della decorrenza del termine della custodia cautelare e l'insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso e confermato le valutazioni contenute nell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che non sussistesse alcun problema di retrodatazione del termine della custodia cautelare poiché gli episodi contestati sono emersi a seguito della delega investigativa rilasciata dal P.M. in data 02/11/2020 e non risultavano anteriormente desumibili ex actis. Ha inoltre trovato che sussistessero attuali e concrete esigenze cautelari: condotte reiterate, danno a più soggetti considerati "deboli" e un modus operandi professionalmente organizzato. Il Tribunale ha osservato che la presunta violazione dell'art. 297, comma 3, sarebbe anche dedotta in carenza d'interesse, atteso che le misure non detentive attualmente in corso resterebbero comunque applicabili su richiesta del P.M. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Riguarda la decorrenza e la retrodatazione del termine della custodia cautelare; il Tribunale ha ritenuto che non fosse possibile retrodatare il termine perché gli elementi probatori erano emersi solo dopo la delega investigativa del 02/11/2020 e non erano desumibili dagli atti precedenti.
art. 274, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione contestati dal ricorrente; il Tribunale ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse adeguata e non affetta dai vizi denunciati.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dal Tribunale per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La decorrenza del termine di custodia cautelare si valuta rispetto al momento in cui le condotte erano compiutamente desumibili dagli atti: se elementi decisivi emergono solo dopo l'attività investigativa delegata, non è possibile retrodatare il termine.
- Per impugnare con successo la misura cautelare occorre dimostrare vizi motivazionali specifici e rilevanti; mere censure generiche non sono sufficienti a sovvertire le valutazioni del riesame.
- Condotte reiterate, un modus operandi professionalmente organizzato e la presenza di vittime 'deboli' sono elementi che rafforzano la sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete.
- Le misure non detentive (es. obbligo di dimora, presentazione alla P.G.) possono rimanere applicabili anche se venisse posta fine a un periodo di custodia detentiva, riducendo l'interesse a censurare la retrodatazione del termine detentivo.
- In caso di rigetto totale del ricorso, è frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni infondate.
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