Cassazione Penale, Sentenza n. 26862/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per estorsione (5 anni di reclusione e multa) deducendo un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. Denunciavano l'incongruenza nel ritenere credibili le dichiarazioni della persona offesa D'ANDRETTA nonostante la sua ostilità nei confronti di COPPOLA e presunti rapporti illeciti con PALO; contestavano la valutazione di conversazioni intercettate (negazione delle accuse trattata come tactic di dissimulazione) e l'attendibilità di alcune dichiarazioni e prove circa la titolarità e riparazione del camion incendiato. Chiedevano inoltre l'annullamento per intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha rilevato che i ricorrenti hanno sostanzialmente riprodotto i motivi di appello senza un confronto specifico e analitico con la motivazione delle decisioni di merito, violando i requisiti di specificità del ricorso in Cassazione. Sul merito motivazionale la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica, congrua ed esaustiva: le dichiarazioni della persona offesa e degli altri testi, nonché una perizia sui danni subiti dal camion, erano elementi idonei a provare l'estorsione. Ha affermato il divieto per la Cassazione di riesaminare le valutazioni di merito salvo carenza assoluta di motivazione, non riscontrata. La doglianza sulla prescrizione è stata respinta come manifestamente infondata: il fatto contestato è del 18/07/2016 e, considerata la recidiva reiterata e specifica, il termine di prescrizione è fissato al 17/03/2033. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
violazione dell'art. 606 primo comma lettera e) cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il motivo in Cassazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; la mera riproposizione del motivo di appello senza analitica critica argomentata determina l'inammissibilità
art. 616 c.p.p.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e alla cassa delle ammende
In caso di inammissibilità manifestamente infondata la Corte può condannare alle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, disporre il pagamento di una sanzione alla cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve contenere una critica argomentata e puntuale alla motivazione impugnata: la semplice riproduzione dei motivi di merito determina inammissibilità.
- Le doglianze sulla valutazione delle prove sono normalmente inammissibili in sede di legittimità, salvo che sia dimostrata una carenza assoluta di motivazione da parte del giudice di merito.
- Quando le sentenze di primo e secondo grado formano un corpo motivazionale coerente, la Corte di Cassazione non procede a una rivalutazione del merito se la motivazione non presenta vizi logici, manifesti e decisivi.
- Le eccezioni di prescrizione devono essere valutate con attenzione alla data del fatto e agli eventuali effetti della recidiva sull'allungamento del termine prescrizionale; una richiesta generica di prescrizione senza calcolo specifico è facilmente respingibile.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e sanzioni economiche se il comportamento difensivo evidenzia colpa nella scelta di proporre un ricorso manifestamente infondato.
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