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Sentenza

Sentenza del 26/02/2019 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

RISCOSSIONE - cartella di pagamento - concessionario - notificazione diretta - ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della CTP che aveva respinto il ricorso contro una cartella di pagamento relativa a somme iscritte a ruolo ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, riguardanti IRAP 2012 e Unico 2013. Ha contestato, tra l'altro, la validità della notificazione diretta della cartella da parte dell'agente della riscossione e della notificazione via PEC, sostenendo l'inidoneità del formato PDF rispetto al formato P7M, l'assenza o insufficienza delle ricevute PEC e la mancata prova dell'effettiva conoscenza dell'atto. Ha inoltre dedotto l'omessa notificazione dell'avviso bonario, la mancata allegazione degli atti richiamati, la tardività della cartella, l'insufficiente indicazione del calcolo degli interessi e l'indeterminatezza dell'organo competente per il ricorso.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Genova ha rigettato integralmente l'appello. Ha ritenuto valida la notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, poiché l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 prevede una modalità alternativa affidata direttamente al concessionario e all'ufficiale postale, secondo quanto confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 175/2018. Ha ritenuto valida anche la notificazione via PEC con file PDF, equiparato al formato P7M ai fini della validità della firma e della trasmissione, richiamando Cass. n. 10266/2018. Inoltre, l'eventuale vizio della notificazione non avrebbe comunque comportato nullità, poiché l'atto aveva raggiunto il proprio scopo ed era giunto a conoscenza della destinataria, in applicazione dell'art. 156 c.p.c. e di Cass., Sezioni Unite, n. 7665/2016. È stata respinta anche la censura sull'avviso bonario, risultando che la comunicazione di irregolarità era stata inviata e ricevuta prima della cartella. La notifica è stata ritenuta tempestiva, dovendo applicarsi il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La contestazione degli interessi è stata giudicata generica, non essendo stato dimostrato concretamente un errore di calcolo. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 800,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate e in euro 800,00, oltre accessori fiscali, a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    La disposizione contempla una modalità di notificazione diretta alternativa a quella eseguita tramite i soggetti abilitati indicati nella prima parte della norma. L'agente della riscossione può quindi notificare direttamente la cartella mediante raccomandata A/R.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 175/2018

    La notificazione diretta da parte dell'agente della riscossione è giustificata dalla natura pubblicistica dell'attività svolta e dai poteri pubblicistici attribuiti al concessionario per la riscossione delle entrate.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Il raggiungimento dello scopo, normalmente coincidente con l'effettiva conoscenza dell'atto e la possibilità di difendersi, può sanare eventuali irregolarità della notificazione.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7665/2016

    Il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite tramite PEC.

  • Cassazione, sentenza n. 10266/2018

    Le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf.

    Il formato PDF non è di per sé inidoneo rispetto al formato P7M: la notificazione via PEC di una cartella in PDF può garantire autenticità e validità del documento trasmesso.

  • Art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    Per le somme derivanti dai controlli delle dichiarazioni, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, salvo diverse specifiche disposizioni applicabili.

  • Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la condanna alle spese nel processo tributario secondo il principio della soccombenza.

  • Art. 91 c.p.c.

    Impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite, salvo le ipotesi previste dalla legge.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi contesta il calcolo degli interessi deve allegare e dimostrare in modo concreto l'errore contestato; una doglianza generica non è sufficiente a trasferire automaticamente l'onere della prova sull'amministrazione.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata A/R, senza necessità dell'intervento di un ufficiale giudiziario o di altro soggetto notificatore abilitato.
  • Nelle notificazioni via PEC, l'utilizzo del formato PDF non determina automaticamente l'invalidità dell'atto: PDF e P7M possono essere considerati equivalenti quando sia garantita l'autenticità e l'integrità del documento.
  • Un'irregolarità formale della notificazione non comporta necessariamente nullità se il destinatario ha ricevuto l'atto, ne ha avuto conoscenza e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
  • La mancata o contestata comunicazione dell'avviso bonario rileva solo quando la legge ne impone l'invio; inoltre, se l'amministrazione dimostra che la comunicazione è stata regolarmente inviata e ricevuta prima della cartella, la censura viene meno.
  • La contestazione della tardività della cartella deve essere parametrata al termine decadenziale effettivamente previsto dalla norma applicabile e alla data di presentazione della dichiarazione, non semplicemente all'anno d'imposta.
  • La contestazione degli interessi deve indicare con precisione il metodo o il risultato erroneo e dimostrare lo scostamento rispetto al calcolo corretto; le contestazioni generiche sono normalmente insufficienti.
  • In caso di rigetto dell'impugnazione, il contribuente può essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore sia dell'amministrazione finanziaria sia dell'agente della riscossione.

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