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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07595/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da due proprietarie di appartamenti in un fabbricato di Realmonte contro la proprietaria dell'immobile vicino, lamentando che la stessa avesse realizzato una sopraelevazione e altre opere edilizie a distanza inferiore rispetto a quella imposta dal programma di fabbricazione locale e dall'art. 873 c.c., con ulteriori asserite vedute illegittime e danni. Il Tribunale aveva dichiarato tardiva la riconvenzionale della convenuta e l'aveva condannata ad arretrare la sopraelevazione, a rimuovere una scala in cemento e a risarcire un danno di euro 1.000; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione la soccombente ha proposto sette motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento rituale della mediazione obbligatoria e mancata partecipazione personale alla mediazione; 2) violazione della disciplina sulla nullità del titolo di acquisto della controparte per abusività dell'immobile; 3) nullità della relazione suppletiva del CTU per omesso invio alla parte; 4) violazione delle norme processuali sulla tempestività della domanda riconvenzionale; 5) violazione delle norme sulle distanze legali, del regolamento edilizio comunale e della disciplina urbanistica, sostenendo che la sopraelevazione non fosse nuova costruzione e che bastasse la distanza di tre metri ex art. 873 c.c.; 6) violazione dell'art. 2697 c.c. per l'onere di provare la prevenienza della costruzione; 7) erronea qualificazione della scala in cemento come nuova costruzione, con richiamo alla disciplina edilizia sulla ristrutturazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nullità/irregolarità della mediazione era stata determinata dalla stessa parte, non era stata specificamente dedotta nei gradi di merito nei termini necessari e non era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva tutte le rationes decidendi della Corte d'appello, che aveva anche accertato in fatto l'assenza di nullità della vendita; il terzo motivo è stato respinto perché la consulenza suppletiva non aveva introdotto nuovi accertamenti incidenti sul conclusivo elaborato e non era stato allegato un concreto pregiudizio; il quarto motivo è stato respinto perché la domanda riconvenzionale era tardiva in base al termine calcolato sulla data originaria dell'udienza e non su quella del rinvio per mediazione; il quinto motivo è stato respinto perché la sopraelevazione integra nuova costruzione, deve rispettare le distanze urbanistiche più restrittive rispetto all'art. 873 c.c. e non può invocare la prevenzione del fabbricato originario; il sesto è stato dichiarato inammissibile per mancata deduzione del motivo di appello sul punto; il settimo è stato respinto perché la disciplina urbanistico-edilizia sulla ristrutturazione non incide sul concetto civilistico di nuova costruzione ai fini delle distanze, e la scala in cemento è stata correttamente qualificata come costruzione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    la distanza di tre metri non esaurisce il regime applicabile quando le norme urbanistiche locali prevedono distanze maggiori; la disciplina civilistica opera in coordinamento con quella integrativa locale.

  • art. 8, d. lgs. n. 28/2010

    richiede la presenza personale delle parti al procedimento di mediazione, anche a mezzo di procuratore speciale, ma la parte non può dolersi della nullità da essa stessa causata senza giustificazione.

  • art. 157, co. 3, cod. proc. civ.

    la nullità non può essere fatta valere dalla parte che vi ha dato causa.

  • art. 5, co. 2, d. lgs. n. 28/2010

    la questione relativa alla mediazione obbligatoria non risulta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado nei termini invocati.

  • art. 40, co. 2, l. n. 47/1985

    l'eccezione di nullità del titolo di acquisto per abusività dell'immobile è stata ritenuta comunque irrilevante ai fini del rispetto delle distanze.

  • artt. 195, co. 3 e 157 cod. proc. civ.

    la nullità della relazione suppletiva del CTU non è configurabile se l'invio omesso non incide concretamente sul contenuto dell'elaborato e la parte non prova un pregiudizio effettivo.

  • art. 159, comma 2, c.p.c.

    la nullità parziale di un atto non si estende alle parti autonome e indipendenti; il principio vale anche per la consulenza tecnica d'ufficio.

  • artt. 166 e 168 bis cod. proc. civ.

    la tempestività della riconvenzionale si misura, di regola, rispetto all'udienza originariamente fissata nell'atto introduttivo; la deroga vale solo nelle ipotesi tipiche di differimento d'ufficio previste dalla norma.

  • art. 12, co. 4, NTA del piano urbanistico locale

    costituisce la fonte delle distanze minime specifiche applicabili, prevalenti sulla distanza minima civilistica di base.

  • art. 2697 cod. civ.

    il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non era stato dedotto ritualmente in appello; la Corte non affronta nel merito un diverso riparto dell'onere probatorio.

  • art. 3, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001

    la disciplina urbanistico-edilizia sulle ristrutturazioni non modifica il concetto civilistico di nuova costruzione rilevante per le distanze.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di distanze tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, quando determini incremento volumetrico e nuova incidenza sul fondo, va qualificata come nuova costruzione e deve rispettare le distanze previste dalla normativa urbanistica locale applicabile al momento della realizzazione.
  • Il rispetto della sola distanza minima civilistica di cui all'art. 873 c.c. non basta se lo strumento urbanistico o il regolamento edilizio impongono distanze maggiori, che prevalgono come norme integrative del codice civile.
  • La disciplina urbanistico-edilizia che consente interventi di ristrutturazione o amplia la nozione amministrativa di nuova costruzione non incide automaticamente sulla nozione civilistica di costruzione rilevante ai fini delle distanze legali.
  • La scala esterna o comunque stabilmente ancorata al suolo può integrare "costruzione" ai fini delle distanze se presenta caratteri di stabilità, immobilizzazione e idoneità ad ampliare la superficie o la funzionalità dell'immobile.
  • La nullità o irregolarità della mediazione obbligatoria non può essere fatta valere dalla parte che l'abbia causata senza giustificazione; inoltre, la censura deve essere ritualmente dedotta e non può essere prospettata in cassazione in assenza di specifica riproduzione del motivo di appello.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è invalidata da vizi relativi a singole attività istruttorie o a una relazione suppletiva se tali vizi non incidono concretamente sull'elaborato conclusivo e la parte non allega un pregiudizio effettivo.
  • La domanda riconvenzionale proposta in primo grado è tempestiva o tardiva in relazione all'udienza originariamente indicata nell'atto di citazione; il rinvio d'ufficio rileva solo nei casi tipici espressamente previsti dalla disciplina processuale.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaProprietàContratto preliminareProveImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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