Sentenza del 16/07/2019 n. 4344 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tarsu - Imposizione - Presupposti - Occupazione - Presunzione relativa - Prova contraria - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda i presupposti per l'applicazione della TARSU ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 507/1993. La tassa presuppone l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte situati nel territorio comunale e suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Sebbene la suscettibilità alla produzione di rifiuti sia normalmente presunta per le superfici occupate o detenute, tale presunzione è relativa e può essere superata dal contribuente mediante prova contraria, dimostrando concretamente l'inidoneità dei locali o delle aree a produrre rifiuti.
La decisione
La sentenza afferma che la presunzione di produttività dei rifiuti prevista in materia di TARSU non è assoluta. Il contribuente ha quindi diritto di fornire la prova contraria dell'assenza del presupposto impositivo, provando che i locali o le aree, per caratteristiche oggettive o per il loro effettivo utilizzo, non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. L'esito concreto della controversia non è ulteriormente specificato nel testo fornito; il principio affermato è comunque favorevole all'ammissibilità della prova contraria da parte del contribuente.
Norme richiamate
Art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Per la maturazione del presupposto per la tassazione occorre l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte esistenti nel territorio nazionale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
La norma individua nell'occupazione o detenzione di superfici suscettibili di produrre rifiuti il presupposto della TARSU. La suscettibilità alla produzione di rifiuti è oggetto di una presunzione relativa: l'ente può presumere il presupposto impositivo, ma il contribuente può fornire prova contraria.
Massime di principio
- In materia di TARSU, la mera occupazione o detenzione di un locale o di un'area non determina automaticamente l'imposizione in modo irreversibile: occorre che la superficie sia concretamente suscettibile di produrre rifiuti urbani o assimilati.
- La presunzione di produttività dei rifiuti è relativa e può essere superata dal contribuente con elementi oggettivi e documentati, come l'inutilizzabilità del locale, l'assenza di utenze, l'inaccessibilità o caratteristiche strutturali incompatibili con la produzione di rifiuti.
- La prova deve riguardare l'inidoneità oggettiva della superficie a produrre rifiuti e non una semplice dichiarazione di mancato utilizzo o di produzione ridotta.
- Quando il contribuente dimostra l'assenza del presupposto impositivo, il Comune non può fondare la pretesa tributaria sulla sola presunzione derivante dall'occupazione formale dell'immobile.
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