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Sentenza

Sentenza del 16/07/2019 n. 4344 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Tarsu - Imposizione - Presupposti - Occupazione - Presunzione relativa - Prova contraria - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda i presupposti per l'applicazione della TARSU ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 507/1993. La tassa presuppone l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte situati nel territorio comunale e suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Sebbene la suscettibilità alla produzione di rifiuti sia normalmente presunta per le superfici occupate o detenute, tale presunzione è relativa e può essere superata dal contribuente mediante prova contraria, dimostrando concretamente l'inidoneità dei locali o delle aree a produrre rifiuti.

La decisione

La sentenza afferma che la presunzione di produttività dei rifiuti prevista in materia di TARSU non è assoluta. Il contribuente ha quindi diritto di fornire la prova contraria dell'assenza del presupposto impositivo, provando che i locali o le aree, per caratteristiche oggettive o per il loro effettivo utilizzo, non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. L'esito concreto della controversia non è ulteriormente specificato nel testo fornito; il principio affermato è comunque favorevole all'ammissibilità della prova contraria da parte del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Per la maturazione del presupposto per la tassazione occorre l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte esistenti nel territorio nazionale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

    La norma individua nell'occupazione o detenzione di superfici suscettibili di produrre rifiuti il presupposto della TARSU. La suscettibilità alla produzione di rifiuti è oggetto di una presunzione relativa: l'ente può presumere il presupposto impositivo, ma il contribuente può fornire prova contraria.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, la mera occupazione o detenzione di un locale o di un'area non determina automaticamente l'imposizione in modo irreversibile: occorre che la superficie sia concretamente suscettibile di produrre rifiuti urbani o assimilati.
  • La presunzione di produttività dei rifiuti è relativa e può essere superata dal contribuente con elementi oggettivi e documentati, come l'inutilizzabilità del locale, l'assenza di utenze, l'inaccessibilità o caratteristiche strutturali incompatibili con la produzione di rifiuti.
  • La prova deve riguardare l'inidoneità oggettiva della superficie a produrre rifiuti e non una semplice dichiarazione di mancato utilizzo o di produzione ridotta.
  • Quando il contribuente dimostra l'assenza del presupposto impositivo, il Comune non può fondare la pretesa tributaria sulla sola presunzione derivante dall'occupazione formale dell'immobile.

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