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Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 13736 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti sostenevano di non aver ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento relativi a debiti TARSU per i periodi d'imposta dal 1990 al 2003 e a debiti IVA, IRPEF, ILOR e imposta di registro riferiti ad altre annualità. Dopo che la CTR aveva inizialmente ritenuto non impugnabili le comunicazioni e le visure dei tabulati, la Corte di cassazione aveva disposto il rinvio per un nuovo esame. Contro la successiva sentenza della CTR del Lazio, che aveva accolto solo parzialmente l'appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 3, c.p.c. La Corte ha precisato che i fatti non possono essere ricavati dai soli motivi di ricorso, i quali hanno funzione difensiva e non sostituiscono l'esposizione autonoma e precisa della vicenda processuale, esigenza particolarmente importante nei giudizi di rinvio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese in favore di Equitalia Sud S.p.A., liquidate in 3.000 euro oltre rimborso forfetario del 15% e accessori, e in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in 800 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa.

    Il ricorso deve ricostruire in modo autonomo, chiaro e sintetico la vicenda processuale e sostanziale. La mancanza di tale esposizione comporta l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte debba esaminare i motivi nel merito.

  • Art. 370, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per la costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

    La disposizione disciplina la partecipazione del resistente nel giudizio di cassazione mediante controricorso o costituzione, secondo le modalità previste dal procedimento.

  • Art. 394 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudizio di rinvio.

    Nel ricorso contro una sentenza pronunciata in sede di rinvio è particolarmente necessario delimitare con precisione i fatti e i confini del giudizio, anche in considerazione dei limiti propri del giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una ricostruzione autonoma, precisa e sintetica dei fatti di causa; non è sufficiente affidarsi ai soli motivi o a richiami generici agli atti processuali.
  • La violazione dei requisiti formali di ammissibilità, come l'omessa esposizione sommaria dei fatti prevista dall'art. 366, comma 3, c.p.c., può determinare la definizione della causa senza esame delle contestazioni sostanziali.
  • Quando la sentenza impugnata è stata pronunciata dopo un rinvio della Cassazione, l'esposizione dei fatti assume un'importanza ancora maggiore, perché deve chiarire l'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio.
  • La soccombenza derivante dall'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese in favore delle parti resistenti, anche senza una decisione sul merito della pretesa tributaria.

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