Cassazione Civile, Ordinanza n. 36984/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva prestato attività professionale in favore di un cliente in una controversia conclusa in appello nel 2005 e, ritenendo insoluti i compensi, aveva promosso azione per il loro recupero dopo aver ottenuto un sequestro conservativo. Il tribunale aveva rigettato la domanda e revocato il sequestro; la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo decorso il termine triennale di prescrizione previsto per i compensi degli avvocati, facendo decorrere il termine dalla pubblicazione della sentenza di appello che aveva definito la lite. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2957, comma 2, c.c., sostenendo che la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva della lite e non dalla sua pubblicazione; con il secondo motivo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 2956 c.c., assumendo che l'attività forense, per la sua complessità e gli adempimenti fiscali connessi, non sarebbe soggetta alla prescrizione breve e che la norma sarebbe ormai incompatibile con la disciplina delle professioni liberali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ribadito che, ai fini della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso, il dies a quo coincide con l'esaurimento dell'affare e, nei giudizi definiti in due gradi, con la pubblicazione della sentenza d'appello, non con il passaggio in giudicato. Ha inoltre ritenuto generiche e non pertinenti le deduzioni sull'asserita abrogazione o incompatibilità dell'art. 2956 c.c., confermando che anche ai compensi degli avvocati si applica la prescrizione triennale. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente alla parte di stare in giudizio personalmente, richiamato solo per la rappresentanza del ricorrente su di sé.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 2956, n. 2, c.c.
prevede la prescrizione triennale del diritto ai compensi di avvocati e procuratori; il termine decorre dall'esaurimento dell'affare, cioè dalla pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio in cui è stata svolta l'attività.
art. 2957, comma 2, c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al dies a quo della prescrizione dei compensi professionali; la Corte lo interpreta in coerenza con l'art. 2956, n. 2, c.c., valorizzando la decisione che definisce la lite.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
norma richiamata come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Per i compensi dell'avvocato maturati nell'ambito di un incarico di patrocinio, la prescrizione triennale decorre dall'esaurimento dell'affare; nei giudizi svolti in due gradi coincide con la pubblicazione della sentenza d'appello che definisce la lite.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione dei compensi professionali non rileva il passaggio in giudicato della sentenza, quando l'attività difensiva si sia già esaurita con la decisione della controversia.
- La presunta incompatibilità dell'art. 2956 c.c. con la disciplina delle professioni liberali o con adempimenti fiscali connessi all'attività forense, se dedotta in modo generico e senza specifica dimostrazione, non è idonea a scalfire l'applicazione della prescrizione breve.
- In cassazione non possono essere riproposte in modo meramente reiterativo le censure già svolte nei gradi di merito, se non si confrontano puntualmente con la ratio della decisione impugnata.
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