Sentenza del 07/10/2016 n. 20178 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la decisione della CTR del Veneto, sostenendo che il fabbricato rurale, accatastato nella categoria catastale D/10, fosse strumentale all'attività agricola e quindi esente dall'ICI. Ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito nella L. n. 14/2009, e degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 504/1992. Secondo la società, l'iscrizione catastale in categoria D/10 era sufficiente a dimostrare la ruralità rilevante ai fini dell'esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della società e riconoscendo l'esenzione dall'ICI del fabbricato. La Corte ha ribadito che, per il periodo considerato, l'immobile iscritto in catasto nella categoria D/10, in quanto categoria specificamente riferita a costruzioni strumentali all'attività agricola, non è soggetto all'ICI. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2, comma 1, lett. a)
La disciplina dell'ICI, come interpretata dalla Corte, esclude dall'imposta gli immobili rurali regolarmente classificati nelle categorie catastali A/6 o D/10.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito nella L. n. 14/2009
La norma è stata interpretata nel senso che l'iscrizione catastale dell'immobile nella categoria A/6 o D/10 costituisce il riferimento decisivo per il riconoscimento dell'esenzione ICI.
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito nella L. n. 133/1994
Definisce i requisiti di ruralità degli immobili, rilevanti ai fini dell'attribuzione delle categorie catastali rurali e del conseguente trattamento fiscale.
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, convertito nella L. n. 106/2011
Ha introdotto una procedura speciale per ottenere il riconoscimento, anche retroattivo, delle categorie catastali A/6 o D/10 per gli immobili in possesso dei requisiti di ruralità.
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 8, convertito nella L. n. 14/2012
Ha salvaguardato gli effetti delle domande di variazione catastale presentate entro il 30 giugno 2012, anche oltre i termini originariamente previsti.
D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito nella L. n. 124/2013
Ha chiarito che le domande di variazione catastale e l'annotazione negli atti catastali producono effetti retroattivi, ai fini del riconoscimento della ruralità, fino al quinto anno antecedente la domanda.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e art. 384 c.p.c.
L'art. 384 c.p.c. ha consentito alla Corte di cassare la decisione e decidere direttamente nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione ICI per i fabbricati rurali, la classificazione catastale nelle categorie A/6 o D/10 costituisce normalmente l'elemento decisivo secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.
- La sola concreta destinazione agricola dell'immobile, senza una corrispondente classificazione catastale rurale, non garantisce automaticamente l'esenzione: il contribuente deve eventualmente contestare il classamento e chiederne la variazione.
- Se il fabbricato è già accatastato in categoria D/10, il Comune che intenda assoggettarlo a ICI deve contestare autonomamente quella classificazione catastale; non può limitarsi a negare l'esenzione in sede di liquidazione o rimborso.
- Le procedure speciali previste dalla legge hanno consentito, in determinate condizioni e rispettando i termini, il riconoscimento retroattivo della ruralità fino al quinto anno precedente la domanda.
- La decisione riguarda l'ICI e il quadro normativo vigente all'epoca dei fatti; per l'IMU e per periodi successivi occorre verificare la disciplina specifica applicabile.
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