Sentenza del 03/05/2019 n. 11647 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società francese aveva presentato 115 istanze di rimborso per ottenere il credito d’imposta sui dividendi percepiti da società italiane, invocando l’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia. L’Agenzia aveva riconosciuto e rimborsato solo una parte delle somme, negando il resto perché riteneva che la società non fosse l’effettiva beneficiaria dei dividendi, ma svolgesse un’attività di intermediazione. Le operazioni consistevano nel trasferimento temporaneo dei titoli alla società francese poco prima dello stacco dei dividendi e nella loro immediata restituzione ai cedenti, secondo schemi di stock loan o securities lending. L’Agenzia contestava inoltre che tali operazioni fossero finalizzate a ottenere indebitamente il credito d’imposta e sosteneva di poterlo dimostrare anche mediante elementi presuntivi e analisi statistico-matematiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso dell’Agenzia delle entrate, dichiarando assorbito il quarto motivo relativo all’abuso del diritto e all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva riconosciuto integralmente il diritto della società ai rimborsi, e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia considerando che l’onere di provare tutti i presupposti del rimborso grava sulla società richiedente, inclusa la qualità di effettiva beneficiaria dei dividendi; dovrà inoltre valutare gli elementi presuntivi dell’Amministrazione e i fatti dedotti riguardo al ruolo di meri intermediari dei soggetti coinvolti. Non è stato quindi definitivamente stabilito se i rimborsi spettino, ma la precedente decisione favorevole alla società è stata annullata.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, art. 10
Credito d’imposta sui dividendi riconosciuto al soggetto avente diritto secondo la Convenzione
Il beneficio convenzionale non spetta automaticamente al soggetto formalmente titolare o percettore dei dividendi. Il richiedente deve dimostrare di essere l’effettivo beneficiario e di possedere tutti i requisiti previsti dalla Convenzione.
Codice civile, art. 2729
Gli elementi presuntivi, inclusi quelli derivanti da analisi statistiche o matematiche, possono costituire mezzi di prova se valutati secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il giudice non può escluderli in astratto solo perché non dimostrano singolarmente ogni operazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1
Disciplina il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie regionali, consentendo di censurare le violazioni di legge commesse dal giudice tributario.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente di denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso. La Corte ha ritenuto che la Commissione regionale non avesse esaminato elementi rilevanti, tra cui la natura delle autocertificazioni e il possibile ruolo di intermediari dei soggetti coinvolti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
Norma richiamata dall’Agenzia in relazione a condotte elusive o abusive. Il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito dall’accoglimento dei primi tre motivi.
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, art. 10, par. 5
Richiamata dalla giurisprudenza della Corte come principio analogo: il soggetto che chiede il credito d’imposta deve provare di avere acquistato la partecipazione nell’ambito della normale attività e che l’operazione non fosse finalizzata specificamente a ottenere il beneficio fiscale.
Direttiva 90/435/CEE, cosiddetta direttiva madre-figlia
Direttiva 23 luglio 1990, n. 90/435/CEE
Richiamata dalla giurisprudenza in materia di benefici fiscali sui dividendi per confermare la necessità di verificare l’effettività del beneficiario e di impedire l’utilizzo meramente formale delle strutture societarie per ottenere vantaggi fiscali.
Massime di principio
- Chi chiede un rimborso o un beneficio fiscale previsto da una Convenzione internazionale deve provare tutti i requisiti del diritto, compresa la qualità di effettivo beneficiario dei redditi.
- La mera residenza formale in uno Stato convenzionato non è sufficiente: occorre verificare se il soggetto percepisca realmente i dividendi o agisca come semplice intermediario per conto di altri.
- In presenza di trasferimenti temporanei di titoli effettuati in prossimità dello stacco dei dividendi e seguiti dalla loro immediata restituzione, l’Amministrazione può contestare la sostanza economica dell’operazione e l’eventuale finalità di arbitraggio fiscale.
- L’Amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni, dati statistici e analisi complessive per sostenere il diniego, senza dover necessariamente fornire una prova isolata e diretta per ogni singola operazione.
- Il giudice deve valutare concretamente tutti gli elementi probatori, inclusi i documenti sulla residenza, i rapporti tra gli intermediari e i soggetti finali, la normale attività economica e la durata e finalità dei trasferimenti.
- La presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni non garantisce automaticamente il credito d’imposta: il beneficio può essere negato se l’operazione è principalmente diretta a ottenere il vantaggio fiscale o se il richiedente non è il beneficiario effettivo.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito del rimborso, ma impone al giudice di rinvio di applicare correttamente i principi sull’onere della prova e di motivare adeguatamente la valutazione degli elementi presuntivi.
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