Sentenza del 07/06/2017 n. 14068 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, ritenendolo depositato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La società ha denunciato la violazione degli artt. 16, 20 e 22 del medesimo decreto, sostenendo che, quando il ricorso è notificato tramite servizio postale, il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata l'interpretazione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale. Ha stabilito che il termine di trenta giorni per depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario, non dalla sua spedizione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16
I termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto
La regola secondo cui la notificazione si considera effettuata alla data di spedizione tutela il notificante rispetto a eventuali disservizi postali e vale per i termini entro i quali la notificazione deve essere eseguita. Per i termini che iniziano dalla notificazione, invece, rileva la data di ricezione dell'atto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2
Il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione
La proposizione del ricorso si perfeziona con la spedizione, ma tale regola non comporta che dalla spedizione decorra automaticamente anche il termine per la costituzione del ricorrente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, deposita ... la copia del ricorso spedito per posta
Il termine per la costituzione e il deposito del ricorso notificato per posta decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario. Il ricorrente può comunque costituirsi anche prima della ricezione, senza che la spedizione costituisca necessariamente il dies a quo a pena di inammissibilità.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 1
Il regime della costituzione del ricorrente deve essere coordinato con quello dell'amministrazione resistente, per la quale il termine decorre dalla ricezione della notificazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il ricorso è notificato direttamente tramite servizio postale, il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla data in cui il ricorso viene ricevuto dal destinatario, non dalla data di spedizione.
- La data di spedizione determina il perfezionamento della proposizione del ricorso e tutela il notificante, ma non anticipa necessariamente il termine successivo per il deposito presso la Commissione Tributaria.
- Il ricorrente può depositare il ricorso anche prima di conoscere l'esito della notificazione, ma non può essere dichiarato tardivo solo perché il deposito è avvenuto oltre trenta giorni dalla spedizione, se è stato effettuato entro trenta giorni dalla ricezione.
- Le norme processuali che prevedono termini decorrenti dalla notificazione devono essere interpretate distinguendo tra il momento in cui la notificazione si perfeziona per il notificante e quello in cui l'atto viene ricevuto dal destinatario.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre la prova della ricezione del plico, poiché tale data costituisce il riferimento per calcolare il termine di costituzione.
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