Sentenza del 03/06/2024 n. 3704 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Agevolazioni ed Esenzioni - Fabbricati costruiti e destinati alla vendita - Dichiarazione di anni precedenti - Efficacia ultrattiva in assenza di mutamenti -Agevolazione ex art. 2 del d.l. n. 102/2013 - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'applicabilità dell'agevolazione IMU prevista dall'art. 2 del d.l. n. 102/2013 per fabbricati costruiti e destinati alla vendita. Il Comune sosteneva che l'agevolazione richiede il deposito annuale di una specifica dichiarazione attestante i requisiti e gli identificativi catastali per ciascun anno, e che tale onere non sarebbe stato assolto per il 2015; la società articolò che aveva presentato dichiarazione IMU in data 30/06/2014 con l'indicazione che tutti gli immobili erano "beni merce" e che, per gli anni successivi, non risultavano cambiamenti di fatto o di destinazione.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello di Roma Capitale e ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della società. Il Collegio ha ritenuto che l'onere dichiarativo ex art. 2, comma 5‑bis, DL 102/2013, pur essendo formale e potenzialmente annuale, sia stato assolto con la dichiarazione del 30/06/2014 e che tale adempimento abbia efficacia ultrattiva per gli anni successivi in assenza di modifiche intervenute nel frattempo. Richiamata la Cass. n. 28931/23, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di giudizio per via delle interpretazioni giurisprudenziali contrastanti.
Norme richiamate
comma 5‑bis (onere dichiarativo delle imprese edili per beneficiare dell'agevolazione IMU sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita)
L'articolo impone un onere dichiarativo formale che, se tempestivamente assolto, legittima l'applicazione dell'agevolazione; tale dichiarazione mantiene efficacia per gli anni successivi in assenza di variazioni nella situazione di fatto o nella destinazione degli immobili
Cass. civ., sez. V, 18 ottobre 2023, n. 28931
sentenza citata come orientamento giurisprudenziale
La Corte di Cassazione ha affermato che, se l'obbligo dichiarativo è stato ottemperato tempestivamente, la dichiarazione conserva efficacia per gli anni successivi fino a eventuali modifiche; principio richiamato per giustificare l'efficacia ultrattiva delle dichiarazioni IMU/TASI/TARI
Massime di principio
- Una dichiarazione IMU resa tempestivamente che attesti la qualifica dei beni come 'beni merce' può avere efficacia per gli anni successivi se non vi sono cambiamenti nella destinazione o nella situazione di fatto degli immobili.
- L'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 2 DL 102/2013 è formale: se non assolto nel periodo previsto può far perdere il diritto all'agevolazione, ma se assolto correttamente conserva valore fino a variazioni intervenute.
- Le pubbliche amministrazioni dovrebbero verificare l'esistenza di modifiche oggettive (cedole catastali, variazioni di destinazione, atti traslativi, uso effettivo) prima di negare l'agevolazione per anni successivi, piuttosto che richiedere ogni anno una nuova dichiarazione se nulla è cambiato.
- Per minimizzare il rischio di contestazioni è consigliabile allegare sempre nella dichiarazione iniziale gli identificativi catastali e conservare documentazione che provi l'assenza di mutamenti successivi; in presenza di giurisprudenza divergente resta comunque un rischio di interpretazioni difformi.
- Se la dichiarazione iniziale non è stata mai resa nei termini, il contribuente dovrebbe valutare rimedi amministrativi o giurisdizionali tempestivi, poiché la mancata dichiarazione può produrre decadenza dal beneficio.
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