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Sentenza

Sentenza n. 152/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202300824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato, in parte, le conseguenze amministrative della sospensione dal servizio per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, limitatamente alla detrazione dell’anzianità di servizio e alle ulteriori conseguenze pregiudizievoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (militare)

Prevale il privato

La controversia

L’amministrazione ha appellato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la detrazione dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria conseguente alla sospensione dal servizio per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021. L’appellante ha sostenuto che l’atto di sospensione avesse natura meramente dichiarativa di un effetto prodotto direttamente dalla legge e che le conseguenze pregiudizievoli fossero imputabili alla scelta del militare di non sottoporsi alla vaccinazione. Ha inoltre invocato il d.P.C.M. 12 ottobre 2021, il cui allegato 1 prevedeva che i giorni di assenza ingiustificata non concorressero alla maturazione delle ferie e comportassero la corrispondente perdita di anzianità, deducendo che tale atto presupposto non fosse stato impugnato e che ciò determinasse l’inammissibilità del ricorso originario. Il militare ha resistito, sostenendo che la disciplina speciale sull’obbligo vaccinale prevedesse tassativamente soltanto la sospensione dal servizio, la conservazione del rapporto di lavoro e la mancata corresponsione della retribuzione, senza contemplare la detrazione dell’anzianità.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l’appello e confermato la decisione del TAR. In via preliminare ha escluso l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione del d.P.C.M. 12 ottobre 2021. Tale decreto era stato adottato in attuazione dell’art. 9-quinquies, comma 5, del d.l. n. 52/2021 e riguardava le modalità organizzative dell’accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base, fattispecie distinta, anche temporalmente, dall’obbligo vaccinale e dalla sospensione dal servizio disciplinati dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Quest’ultima disposizione non rinviava al d.P.C.M. e non conteneva una norma primaria che ne autorizzasse l’applicazione alla fattispecie controversa. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l’art. 4-ter, quale disciplina emergenziale speciale ed eccezionale, fosse soggetto a interpretazione stretta e non potesse essere applicato analogicamente o esteso in senso peggiorativo. La norma prevedeva espressamente la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, la conservazione del rapporto di lavoro e, per il periodo di sospensione, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri compensi, ma non prevedeva la perdita o la detrazione dell’anzianità di servizio né delle utilità collegate. Tali ulteriori conseguenze non potevano quindi essere introdotte in via amministrativa. Le spese del grado sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali e della stratificazione della normativa emergenziale.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 1 aprile 2021, n. 44

    L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

    La disposizione è speciale ed eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente; poiché prevede espressamente la sospensione dal lavoro e la mancata corresponsione della retribuzione, ma non la detrazione dell’anzianità, quest’ultima non può essere applicata in via amministrativa.

  • art. 9-quinquies, commi 5 e 6, d.l. 22 aprile 2021, n. 52

    Il comma 5 prevedeva la facoltà di adottare linee guida per la definizione delle modalità organizzative; il comma 6 qualificava come assenza ingiustificata l’assenza del personale privo di certificazione verde.

    La disposizione riguardava l’accesso ai luoghi di lavoro mediante green pass base e costituiva la base normativa del d.P.C.M. 12 ottobre 2021; non era applicabile alla distinta fattispecie della sospensione per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale prevista dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021.

  • d.P.C.M. 12 ottobre 2021, art. 1, comma 5, e allegato 1, paragrafo 1.4

    I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

    Il decreto non è invocabile nella fattispecie della sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale, perché adottato per una diversa disciplina normativa e in assenza di un espresso rinvio dell’art. 4-ter.

  • art. 2 d.l. 26 novembre 2021, n. 172, convertito dalla l. 21 gennaio 2022, n. 3

    Ha introdotto l’art. 4-ter nel d.l. n. 44/2021, estendendo l’obbligo vaccinale al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale.

    La norma ha introdotto una disciplina autonoma dell’obbligo vaccinale per il personale del comparto sicurezza, senza richiamare il d.P.C.M. 12 ottobre 2021 né prevedere la detrazione dell’anzianità.

  • art. 8, comma 3, d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla l. 19 maggio 2022, n. 52

    Ha abrogato la lettera b) del comma 1 dell’art. 4-ter e introdotto l’art. 4-ter.1.

    Le successive modifiche hanno disciplinato diversamente l’obbligo vaccinale del comparto, consentendo l’accesso ai luoghi di lavoro con green pass base e richiamando nuovamente l’art. 9-quinquies; ciò conferma che il richiamo al d.P.C.M. non operava per la precedente fattispecie dell’art. 4-ter.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato esclusivamente quale base della memoria depositata dall’appellato prima dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • La disciplina speciale ed eccezionale emergenziale che prevede la sospensione dal servizio e la mancata corresponsione della retribuzione per l’inadempimento di un obbligo vaccinale è di stretta interpretazione e non consente l’applicazione analogica o l’introduzione di ulteriori conseguenze pregiudizievoli non espressamente previste dalla legge.
  • Quando una disposizione primaria prevede espressamente la sospensione dal lavoro, la conservazione del rapporto e la perdita della retribuzione, ma non contempla la perdita o la detrazione dell’anzianità di servizio, l’amministrazione non può applicare quest’ultima conseguenza in via amministrativa.
  • Un atto generale adottato in attuazione di una specifica disciplina normativa non è applicabile a una fattispecie diversa, se la fonte primaria che disciplina quest’ultima non contiene un espresso rinvio all’atto generale né una base normativa per la sua estensione.
  • La mancata impugnazione di un atto presupposto non rende inammissibile il ricorso contro gli effetti pregiudizievoli di un provvedimento quando l’atto presupposto non è giuridicamente applicabile alla fattispecie concreta.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaEfficacia ed esecuzione del provvedimentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrerePrimato del diritto UE e disapplicazione

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