Sentenza del 19/04/2021 n. 576 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per €14.700 relativo alla registrazione di un atto composto da due donazioni dei genitori a due figli e dalla successiva divisione delle quote tra i figli senza conguaglio. Il contribuente ha sostenuto che si trattava di pianificazione successoria (comunione unica ai sensi dell'art.34 TUR) e, in subordine, ha chiesto la riqualificazione come permuta e l'applicazione del criterio "prezzo-valore"; l'Ufficio ha ritenuto che si trattasse di negozi inter vivos (donazioni e divisione) non riconducibili alla fattispecie dell'art.34, comma 4, e ha escluso l'applicabilità del prezzo-valore alle donazioni.
La decisione
L'appello proposto dall'Agenzia è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che l'atto comprenda esclusivamente negozi tra vivi (donazioni e successiva divisione) e che il comma 4 dell'art.34 del TUR si applica solo quando l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte; di conseguenza l'agevolazione non è applicabile e l'avviso di liquidazione è stato dichiarato legittimo. Sono state inoltre respinte le richieste subordinate: la riqualificazione in permuta non è stata riconosciuta e il criterio prezzo-valore non è applicabile alle donazioni. Condanna dell'appellato al pagamento di onorari e spese di grado per €1.000,00 oltre accessori; compensazione delle spese per il primo grado.
Norme richiamate
DPR 131/1986 (TUR) art.34, comma 4
agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte
la norma consente di trattare come unica comunione masse provenienti da più titoli solo quando l'ultimo acquisto deriva da successione mortis causa; non si estende alle comunioni formatesi inter vivos (es. donazioni)
Cassazione, sent. n.20119/2012
richiamata in materia di imposta di registro e scioglimento di comunione ereditaria; il principio rilevante è riferito alle successioni mortis causa, non alle fattispecie inter vivos
Commissione Studi Tributari - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 30 gennaio 2004 n.89/2003/T
parere che evidenzia la ratio dell'art.34 co.4: evitare elusioni nelle successioni mortis causa; non giustifica l'applicazione dell'agevolazione alle donazioni inter vivos
Regime 'prezzo-valore' (criterio di valutazione fiscale)
criterio riservato ai trasferimenti a titolo oneroso di immobili (soggetti ad imposta proporzionale di registro); non è applicabile alle donazioni, che sono negozi gratuiti
Massime di principio
- L'art.34 co.4 del TUR consente di aggregare comunioni originate da più titoli solo quando l'ultimo acquisto proviene da successione mortis causa; le comunioni create inter vivos (donazioni) non rientrano in questa agevolazione.
- Una operazione anche se finalizzata a pianificazione successoria non trasforma automaticamente negozi inter vivos in fattispecie ereditarie: conta la natura giuridica degli atti (mortis causa vs inter vivos).
- La riqualificazione di donazioni in permuta richiede elementi probatori forti (esistenza di corrispettivi/reciprocità); l'asserita diversa qualificazione non è accolta se l'atto documenta chiaramente una gratuità.
- Il criterio 'prezzo-valore' si applica solo ai trasferimenti a titolo oneroso di immobili abitativi soggetti a registro proporzionale e non alle donazioni; pertanto non è strumento valido per ridurre l'imposizione su donazioni immobiliari.
- Per evitare contestazioni, in operazioni rilevanti ai fini fiscali è importante documentare la causa e la natura dell'atto, valutare l'opportunità di strutturare la pianificazione in modi compatibili con la normativa fiscale e considerare consulenze notarili/tributarie preventive.
- In presenza di più trasferimenti tra gli stessi soggetti occorre verificare se esista effettiva successione mortis causa o semplici atti inter vivos: la distinzione è decisiva per l'applicazione delle agevolazioni e per il rischio di riqualificazione fiscale.
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