Cassazione Civile, Ordinanza n. 17218/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IRAP 2013 presentata dalla società contribuente. L'Ufficio aveva rettificato l'aliquota applicata, portandola dal 4,72% al 5,72%, ritenendo che la società svolgesse attività finanziaria e quindi rientrasse tra i soggetti assoggettati all'aliquota maggiore. La contribuente aveva impugnato la cartella dinanzi al giudice tributario; in primo grado era stato annullato solo il maggior importo residuo dopo uno sgravio parziale, mentre in appello la CTR aveva annullato integralmente la cartella. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1970, sostenendo che la rettifica dell'aliquota era legittima nell'ambito del controllo automatizzato perché si trattava di correzione di dati erroneamente dichiarati e che, in ogni caso, la cartella era sufficientemente motivata dal richiamo alla dichiarazione. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 consente solo correzioni di errori materiali o di calcolo e operazioni di mero riscontro cartolare, sulla base dei dati desumibili dalla dichiarazione e dall'anagrafe tributaria, senza valutazioni sull'an o sul quantum del presupposto impositivo. Nel caso concreto, la rettifica dell'aliquota IRAP non dipendeva da un mero errore aritmetico o da una semplice correzione numerica, ma richiedeva un diverso inquadramento giuridico dell'attività svolta dalla società, con valutazioni e accertamenti incompatibili con la procedura automatizzata. È stata quindi confermata la decisione della CTR che aveva annullato la cartella. La Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di legittimità in favore della controricorrente e non ha disposto spese nei confronti dell'agente della riscossione rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973
consente il controllo automatizzato e la correzione di errori materiali e di calcolo; non permette valutazioni giuridiche o accertamenti fattuali sull'attività del contribuente che incidano sull'an o sul quantum dell'imposta.
art. 25 D.P.R. n. 602 del 1970
richiamato nel ricorso insieme all'art. 36-bis, senza autonoma elaborazione decisiva nel testo.
art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in via analogica come disposizione omologa in materia IVA, per delimitare il controllo formale automatizzato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non è stata disposta l'attestazione del contributo unificato aggiuntivo per l'esenzione dell'Agenzia delle Entrate.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012
richiamato per il regime di prenotazione a debito per le amministrazioni pubbliche.
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento delle imposte e tasse di giustizia.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato delle dichiarazioni tributarie è legittimo solo quando si limita a un riscontro cartolare fondato su dati immediatamente desumibili dalla dichiarazione e dall'anagrafe tributaria, senza valutazioni discrezionali o istruttorie.
- La rettifica dell'aliquota dichiarata è ammissibile in sede di controllo automatizzato solo se deriva da un errore materiale o di calcolo, oppure dall'applicazione diretta e immediata di una norma giuridica; se richiede invece di qualificare l'attività svolta dal contribuente o di riesaminare il presupposto impositivo, occorre un avviso di accertamento motivato.
- La cartella emessa a valle di controllo automatizzato è sufficiente quanto a motivazione solo se la pretesa si spiega integralmente con il richiamo ai dati dichiarati e ai meri riscontri formali; quando la pretesa postula valutazioni giuridiche ulteriori, la sola cartella non basta.
- In tema di riparto tra controllo automatizzato e accertamento, ciò che rileva non è la veste formale dell'operazione ma la sostanza dell'attività compiuta dall'Ufficio: se essa comporta un nuovo apprezzamento dell'an o del quantum dell'imposta, esula dall'art. 36-bis.
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