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Sentenza

Sentenza del 30/06/2017 n. 961 - Comm. Trib. Prov. Genova

Liti da riscossione - controllo formale art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73 e art. 54, D.P.R. n. 633/72 - mancanza dell'avviso bonario - ininfluente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente lamentava la mancata comunicazione dell'invito al pagamento, comunemente definito avviso bonario, successivo al controllo formale della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972. Secondo la tesi del contribuente, l'omissione avrebbe dovuto comportare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e degli atti successivi, impedendogli inoltre di beneficiare delle garanzie e delle riduzioni previste dalla procedura.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La mancata comunicazione dell'avviso bonario è stata qualificata come mera irregolarità, non idonea a invalidare l'iscrizione a ruolo delle imposte non versate né la successiva cartella di pagamento. È stato ritenuto assente un concreto pregiudizio per il contribuente, poiché la cartella indicava la possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni pagando entro trenta giorni dalla notifica. Inoltre, la mancata prova certa dell'invio dell'avviso bonario non ha limitato il diritto del contribuente di impugnare la cartella, anche contestando nel merito la pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi e le conseguenti attività di liquidazione e riscossione delle somme dovute. L'omessa comunicazione dell'invito al pagamento, in assenza di un concreto pregiudizio, non determina automaticamente l'invalidità dell'iscrizione a ruolo.

  • Art. 54, D.P.R. n. 633/1972

    Prevede i controlli e le rettifiche nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto. Anche in tale contesto, la mancata comunicazione preventiva non comporta di per sé la nullità degli atti successivi quando il contribuente conserva la possibilità di difendersi e di contestare la pretesa.

Massime di principio

  • La mancata ricezione dell'avviso bonario non comporta automaticamente la nullità della cartella o dell'iscrizione a ruolo: occorre dimostrare uno specifico e concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • L'avviso bonario ha normalmente una funzione informativa e deflattiva; la sua omissione può costituire un'irregolarità, ma non necessariamente un vizio invalidante degli atti della riscossione.
  • La cartella può conservare validità se consente al contribuente di conoscere la pretesa, beneficiare delle eventuali riduzioni delle sanzioni e proporre tempestivamente ricorso.
  • La mancata prova dell'effettivo invio dell'avviso bonario non impedisce al contribuente di impugnare la cartella, ma non determina da sola l'accoglimento del ricorso.
  • Per ottenere l'annullamento dell'atto è generalmente necessario dimostrare, oltre all'omissione della comunicazione, un concreto pregiudizio difensivo oppure errori sostanziali nella pretesa tributaria.

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