Cassazione Penale, Sentenza n. 10131/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la novella normativa ha trasformato il furto in reato procedibile a querela e che nella fattispecie la querela manca. Non ricorrendo le ipotesi che consentono la prosecuzione d'ufficio (art. 625 numeri 7 e 7-bis), la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere proseguita.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il delitto di furto aggravato commesso su cose esposte alla pubblica fede. In cassazione sono stati proposti quattro motivi; quello decisivo (secondo motivo) deduceva la modificazione del regime di procedibilità operata dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 (novella di favore) che ha reso il reato di furto procedibile a querela della persona offesa e, nella specie, mancava la querela (esisteva soltanto una denuncia presentata il 28/04/2017 dalla persona offesa). Gli altri motivi (nullità per mancata conoscenza del processo/ notificazioni, vizi nel riconoscimento, mancata riqualificazione del reato) sono stati sollevati ma sono stati assorbiti dalla decisione sul secondo motivo.
Norme richiamate
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
Modifica la procedibilità del delitto di furto rendendolo procedibile a querela della persona offesa; norma più favorevole applicata retroattivamente nel caso concreto.
art. 624 c.p., comma 3
è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)
Testo normativo che disciplina il nuovo regime di procedibilità del furto: in linea generale serve la querela, salvo le specifiche eccezioni che consentono l'azione d'ufficio.
art. 625 c.p., numeri 7 e 7-bis
Indica le circostanze che possono giustificare la prosecuzione d'ufficio per determinati furti; la Corte rileva che tali eccezioni non si applicano quando il fatto è commesso su cose esposte alla pubblica fede, come nella specie.
art. 129, comma 2, c.p.p.
Richiamata per escludere la sussistenza di condizioni che permettano la prosecuzione dell'azione penale in assenza di querela; in mancanza delle ipotesi previste, l'azione non può proseguire.
art. 604, comma 5-bis, c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla conoscenza del processo da parte dell'imputato detenuto e alle modalità di notificazione; la Corte ha ritenuto tale censura assorbita dalla decisione sul difetto di querela.
art. 606, comma 1, c.p.p.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizi di motivazione ecc.); impiegato per inquadrare le censure proposte dal ricorrente.
Massime di principio
- Se una riforma normativa successive alla sentenza modifica il regime di procedibilità in senso più favorevole all'imputato, tale norma va applicata retroattivamente: verificare sempre la natura (querela vs d'ufficio) del reato alla luce della normativa vigente al momento della decisione di cassazione.
- Quando la procedibilità diventa a querela, la mera denuncia (denunzia/denuncia) non equivale alla querela; l'assenza della querela determina l'improcedibilità dell'azione penale salvo che ricorrano le eccezioni espressamente previste dalla legge.
- Occorre accertare puntualmente se ricorrono le eccezioni previste dall'art. 625 c.p. (numeri indicati) che consentono la prosecuzione d'ufficio: se tali ipotesi non trovano applicazione, il processo deve essere estinto per difetto di querela.
- Le censure processuali (come difetti di notificazione o di conoscenza del processo da parte dell'imputato) possono essere rilevanti, ma se la questione fondamentale è la procedibilità a querela la Corte di cassazione può assorbire gli altri motivi e decidere sull'improcedibilità.
- In caso di dubbi sulla procedibilità è necessario verificare la documentazione che attesti la querela/denuncia e la data di sua presentazione, nonché ogni elemento che possa far rientrare il caso nelle eccezioni di legge.
- La sentenza di cassazione che annulla senza rinvio per improcedibilità impedisce la prosecuzione dell'azione penale; in tali casi non si procede a nuovo giudizio.
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