Cassazione Penale, Sentenza n. 44596/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce che nella sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Sulmona ha omesso di applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada: la confisca del veicolo (art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.) e la revoca della patente (art. 186, comma 2-bis C.d.S.), pur essendo previste dalla normativa nella fattispecie contestata (guida in stato di ebbrezza con incidente e tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, annullando la sentenza solo su quel punto e rinviando al Tribunale di Sulmona per un nuovo giudizio sulle misure accessorie. La Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha motivato né l'appartenenza del veicolo (necessaria per decidere la confisca) né ha disposto la revoca della patente, obbligatoria quando il conducente in stato di ebbrezza ha provocato un incidente con tasso alcolemico > 1,5 g/l. Pur richiamando l'orientamento che talvolta consente alla Cassazione di disporre direttamente la confisca ex art. 620 cod. proc. pen., la Corte ha ritenuto necessario il rinvio perché le statuizioni richiedono verifiche di merito.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento; la pronuncia del giudice con accordo delle parti non esonera dal dover applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge quando ricorrono i presupposti
art. 186 Codice della Strada
comma 2 lett. c), commi 2-bis e 2-sexies
Prevede la confisca del veicolo (comma 2 lett. c) quando ricorrono i casi previsti) e stabilisce la revoca della patente quando il conducente ubriaco provoca un incidente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (comma 2-bis); tali sanzioni devono essere applicate anche nella sentenza di patteggiamento se sussistono i presupposti
art. 187 Codice della Strada
comma 1, comma 1-bis e 1-quater
Norme connesse alle sanzioni per guida in stato di alterazione (richiamate nella fattispecie), utili al quadro sanzionatorio complessivo applicabile
d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
Testo normativo di riferimento per le norme sullo stato di ebbrezza e le sanzioni amministrative accessorie
art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di Cassazione la facoltà, in casi specifici e quando il giudice di merito non abbia provveduto, di disporre direttamente la confisca; tuttavia la Corte può avvalersi di tale potere solo se la statuizione non richiede ulteriori verifiche di fatto che spettano al giudice di merito
Massime di principio
- In sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve comunque pronunciarsi sulle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge quando ne ricorrono i presupposti; la mera applicazione della pena concordata non esclude l'obbligo di statuire sulle misure accessorie
- La confisca del veicolo prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. è obbligatoria se il veicolo è di proprietà dell'imputato; se il veicolo appartiene a terzi il giudice deve esplicitamente motivare tale circostanza
- La revoca della patente prevista dall'art. 186, comma 2-bis C.d.S. è obbligatoria quando il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, anche in caso di patteggiamento
- Se il giudice di merito omette di pronunciarsi sulle sanzioni accessorie il pubblico ministero può ricorrere in Cassazione; la Corte può annullare e rinviare al giudice di merito per le verifiche necessarie
- In casi limitati la Corte di Cassazione può disporre direttamente la confisca ex art. 620 c.p.p., ma non può sostituirsi al giudice di merito quando è necessaria l'accertamento di fatti controversi (p.es. proprietà del veicolo, dinamica dell'incidente, accertamento del tasso alcolemico)
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