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Ordinanza

Ordinanza n. 2243/2026 - Roma, Sezione 3T

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare: - del decreto dirigenziale n. -OMISSIS-del 9 giugno 2025 (doc. 13), comunicato in pari data, di rettifica della graduatoria della procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza 2022 - 2023 (bando FIS 2), macrosettore PE - physical sciences and engineering, settore PE7 - schema di finanziamento starting grant; - della nota di pari data prot. n. -OMISSIS- (doc. 14), di comunicazione della rettifica; - del verbale n. -OMISSIS- del 30 aprile 2025 (doc. 10), redatto dal -OMISSIS- (-OMISSIS-), relativo alle attività di verifica dell'età accademica del Principal Investigator (PI) del progetto -OMISSIS-, dott.ssa -OMISSIS-; - del verbale n. -OMISSIS- del 29 maggio 2025 (doc. 11), redatto dal -OMISSIS- (-OMISSIS-), con il quale, a seguito delle verifiche effettuate, è stata rettificata l'età accademica del Principal Investigator (PI) del progetto -OMISSIS-, dott.ssa -OMISSIS-, afferente al settore PE7 “Systems and Communication Engineering”, e si è ritenuto necessario procedere alla rettifica della graduazione delle proposte progettuali risultate a pari merito, di cui al Decreto Dirigenziale 26 marzo 2025, n. -OMISSIS-, articolo 1, comma 1 nonché, per effetto di tale modifica, dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 3, comma 1; - del parere (non acquisito) dell'esperto esterno (ignoto) incaricato dal -OMISSIS- dell'esame delle pubblicazioni ai fini dell'accertamento dell'età accademica; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compreso, in parte qua, il Decreto Dirigenziale 22 luglio 2025 n. -OMISSIS- (doc. 15), di ammissione ai finanziamenti; nonché per l'accertamento: del diritto all'ammissione al finanziamento previsto per il progetto presentato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 16/12/2025, per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare, in parte già impugnati con il ricorso introduttivo: • del decreto dirigenziale n. -OMISSIS-del 9 giugno 2025, comunicato in pari data, di rettifica della graduatoria della procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza 2022 – 2023 (bando FIS 2), macrosettore PE - physical sciences and engineering, settore PE7 - schema di finanziamento starting grant; • della nota di pari data prot. n. -OMISSIS-, di comunicazione della rettifica; • del verbale n. -OMISSIS- del 30 aprile 2025, redatto dal -OMISSIS- (-OMISSIS-), relativo alle attività di verifica dell’età accademica del Principal Investigator (PI) del progetto -OMISSIS-, dott.ssa -OMISSIS-; • del verbale n. -OMISSIS- del 29 maggio 2025, redatto dal -OMISSIS- (-OMISSIS-), con il quale, a seguito delle verifiche effettuate, è stata rettificata l’età accademica del Principal Investigator (PI) del progetto -OMISSIS-, dott.ssa -OMISSIS-, afferente al settore PE7 “Systems and Communication Engineering”, e si è ritenuto necessario procedere alla rettifica della graduazione delle proposte progettuali risultate a pari merito, di cui al Decreto Dirigenziale 26 marzo 2025, n. -OMISSIS-, articolo 1, comma 1 nonché, per effetto di tale modifica, dell’articolo 2, comma 1 e dell’articolo 3, comma 1; • dei pareri dell’esperto esterno incaricato dal -OMISSIS- dell’esame delle pubblicazioni relative alla ricorrente ed alla controinteressata -OMISSIS- ai fini dell’accertamento dell’età accademica; • delle delibere -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, rilasciate di recente, di verifica dell’anzianità accademica della dott.ssa -OMISSIS-; • di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compreso, in parte qua, il Decreto Dirigenziale 22 luglio 2025 n. -OMISSIS-, di ammissione del progetto della dott.ssa -OMISSIS- ai finanziamenti; nonché per l’accertamento del diritto del progetto presentato dalla ricorrente al finanziamento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 19/01/2026, per l’annullamento in parte qua: - del decreto 19 novembre 2025 prot. n. -OMISSIS-, non comunicato, di ammissione al finanziamento, per scorrimento, del progetto del dott. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresi, ove occorra: il decreto 9 luglio 2025, prot. n. -OMISSIS-, di destinazione delle risorse FIRST 2024 e 2025 per il finanziamento di progetti di rilevante interesse nazione (PRIN) al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale valutati positivamente nell’ambito del bando FIS 2; il decreto 22 ottobre 2025, prot. n. -OMISSIS-, recante disposizioni per l’utilizzo delle risorse FIRST 2024 e 2025 per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale di rilevante interesse nazionale (PRIN) valutati positivamente a conclusione di altre procedure competitive; il verbale del -OMISSIS- del 30.10.2025 e quegli altri che dispongono lo scorrimento della graduatoria in favore del controinteressato; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al finanziamento e la conseguente condanna dell’Amministrazione a concederlo, anche ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a..

Giustizia amministrativa202510224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifica della graduatoria del bando FIS 2 e successiva attribuzione del finanziamento a una controinteressata, nonché ammissione per scorrimento del progetto di un ulteriore controinteressato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti relativi alla rettifica della graduatoria della procedura competitiva per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale nell'ambito del Fondo italiano per la scienza 2022-2023. La rettifica era stata adottata a seguito della verifica dell'età accademica della Principal Investigator della ricorrente e della controinteressata, sulla base dell'esame delle pubblicazioni e di pareri o valutazioni di esperti esterni. È stato inoltre impugnato il decreto di ammissione al finanziamento del progetto della controinteressata e, con ulteriori motivi aggiunti, il decreto di ammissione per scorrimento del progetto di un altro candidato, nonché gli atti di destinazione di ulteriori risorse. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto al finanziamento, con conseguente condanna dell'Amministrazione a concederlo. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti. In udienza le parti hanno prospettato l'opportunità di acquisire informazioni dall'Amministrazione sulla destinazione delle risorse relative a un diverso progetto oggetto di rinuncia; la ricorrente ha inoltre chiesto il differimento dell'udienza, cui l'Amministrazione si è opposta.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le domande di annullamento e di accertamento. Ha ritenuto che l'acquisizione delle informazioni sulla destinazione delle risorse relative al progetto rinunciato non incidesse direttamente sull'oggetto della controversia, individuato nella revoca dell'ammissione al finanziamento del progetto della ricorrente e nell'attribuzione del finanziamento alla controinteressata. Tuttavia, per garantire il rispetto dei termini a difesa nei confronti di tutte le parti, ha disposto il rinvio della trattazione all'udienza pubblica del 10 luglio 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a.

    anche ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente a fondamento della richiesta di condanna dell'Amministrazione alla concessione del finanziamento; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione né decide tale domanda.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di una causa amministrativa, emergano esigenze di tutela dei termini a difesa delle parti, il giudice può rinviare la trattazione a una successiva udienza pubblica senza definire il merito delle domande proposte.
  • Le informazioni relative alla destinazione di risorse riferite a un progetto diverso, oggetto di rinuncia, non devono essere acquisite se non incidono direttamente sull'oggetto della controversia individuato negli atti di revoca o rettifica della graduatoria e nell'attribuzione del finanziamento contestato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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