Cassazione Penale, Sentenza n. 00559/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per partecipazione all'associazione mafiosa ('ndrangheta) e reati connessi. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente due provvedimenti (Tribunale di sorveglianza di Torino del 16/11/2022 e Tribunale di sorveglianza di Bologna del 9/7/2024) che attesterebbero il percorso di risocializzazione del cugino Antonino Dragone e dimostrerebbero il venir meno della pericolosità collegata ai contatti familiari (es. partecipazione al battesimo) e ad un unico contatto telefonico con un presunto sodale. Ha altresì richiamato l'evento di emenda (patteggiamento) relativo al delitto di corruzione del 2021 come elemento attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i gravemente indiziati del reato di associazione mafiosa (art. 416-bis), richiamando la giurisprudenza costituzionale ed europea che giustifica tale presunzione. La Corte ha precisato che la presunzione può essere superata solo da elementi che dimostrino il recesso dell'indagato dal sodalizio o l'esaurimento/dissoluzione dell'attività associativa; il mero decorso del tempo o il miglioramento della situazione di terzi (es. riabilitazione del cugino) non sono, di per sé, sufficienti. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto logico e motivato: il Tribunale di Bologna ha valorizzato precedenti penali dell'Arabia (es. delitto di corruzione del 2021), contatti telefonici recenti con esponenti del clan (Dragone, Messina), la partecipazione a eventi familiari e conversazioni funzionali a neutralizzare un sequestro, elementi che attestano l'attualità delle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la sentenza trasmetterà copia al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere
introduce una presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere per i gravemente indiziati di 416-bis; la presunzione riguarda l'adeguatezza della misura ma può essere superata solo dimostrando l'assenza di esigenze cautelari (recesso dall'associazione o esaurimento dell'attività del sodalizio)
art. 416-bis cod. pen.
delitto di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso; la sua natura strutturale e la stabilità del vincolo associativo giustificano il trattamento cautelare stringente previsto dall'art. 275, comma 3
art. 270 e 270-bis cod. pen.
richiamati come fattispecie per le quali può operare la disposizione di cui all'art. 275, comma 3; segnalano l'ambito applicativo della presunzione
art. 444 cod. proc. pen.
norma sul patteggiamento; la Corte ha considerato l'emenda/accordo di cui il ricorrente ha beneficiato nel procedimento per corruzione come un elemento meno convincente se non corredato da prove concrete di recesso dall'organizzazione
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
disposizione procedurale prevedente l'inoltro della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalle norme di ordine amministrativo
Corte costituzionale, sent. n. 265/2010 e n. 191/2020
giurisprudenza costituzionale citata a supporto della compatibilità con la Carta della disciplina che ammette la presunzione di adeguatezza della custodia per i reati associativi, dato il peculiare pericolo sociale di tali associazioni
Corte EDU, Pantano c. Italia (6/11/2002), par. 70
giurisprudenza europea che ha riconosciuto che, in materia di criminalità organizzata, una presunzione legale di pericolosità può essere giustificata e che la custodia preventiva può rispondere a esigenze di interesse pubblico con riguardo alla sicurezza e prevenzione dei reati
Massime di principio
- La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i reati di mafia (art. 416-bis) opera in modo molto intenso: per superarla servono elementi concreti e probanti che dimostrino il recesso dell'indagato dall'organizzazione o la cessazione dell'attività associativa.
- Il mero decorso del tempo (cd. 'tempo silente') non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari e può valere solo come elemento residuale se accompagnato da fatti oggettivi (trasferimento, collaborazione, documentata dissociazione).
- La riabilitazione o misure favorevoli concesse a terzi (es. cugino) o il patrimonio di relazioni familiari non cancellano automaticamente la presunzione di pericolosità relativa all'indagato; è necessario dimostrare il distacco personale e oggettivo dell'indagato dall'organizzazione.
- Contatti recenti con esponenti dell'organizzazione, partecipazione a eventi familiari unitamente ad altri indizi (conversazioni finalizzate a neutralizzare sequestri, precedenti penali gravi) conferiscono pregnanza all'attualità del pericolo e giustificano la custodia cautelare.
- Elementi processuali come il patteggiamento o l'affermazione di emenda dell'indagato hanno valore limitato se non supportati da prove concrete di cambiamento stabile del rapporto con l'ambiente criminale.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe focalizzarsi non solo su fatti episodici o sulla riabilitazione di soggetti correlati, ma soprattutto sulla produzione di prove oggettive e documentali (trasferimenti comprovati, attività lavorative e sociali autonome, atti formali di dissociazione, collaborazione con le autorità) che possano direttamente attestare il recesso o lo scioglimento dell'attività del sodalizio.
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