Sentenza n. 1370/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, pubblicata in data 10.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, recante la condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, quale difensore antistatario, ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, pubblicata il 10 luglio 2024, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso previsto dall'art. 2 d.m. n. 55/2014, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. La sentenza era stata notificata l'11 luglio 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 31 dicembre 2024. Nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentata la pretesa e non contestato dall'Amministrazione l'inadempimento all'obbligo di pagamento. Ha affermato che la distrazione delle spese processuali in favore del difensore determina, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., un rapporto autonomo tra il difensore distrattario e la parte soccombente, distinto dal rapporto professionale tra difensore e cliente vittorioso. Pertanto, nei limiti dell'importo liquidato, il difensore antistatario è legittimato sia a intimare il precetto sia a promuovere il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione alla sentenza, corrispondendo le spese di lite e gli interessi legali dalla pubblicazione del titolo fino all'effettivo pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con ulteriori sessanta giorni per provvedere dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. È stata esclusa, allo stato, la penalità di mora, in ragione dell'esiguità dell'importo, salva la possibilità di applicarla su istanza in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, adottare misure sostitutive e fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo; nel caso concreto la penalità di mora non è stata applicata immediatamente, salva una successiva istanza in caso di perdurante inottemperanza.
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario instaura un rapporto autonomo tra quest'ultimo e la parte soccombente e legittima il difensore a chiedere il pagamento e l'esecuzione del giudicato nei limiti delle somme liquidate.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Prima dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 2 d.m. n. 55/2014
Il titolo esecutivo comprende, oltre ai compensi professionali, il rimborso previsto dalla disposizione richiamata, nonché IVA e CPA.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
La disposizione è richiamata per l'addebito del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- La distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario instaura, nei limiti dell'importo liquidato, un rapporto autonomo tra il difensore e la parte soccombente; il difensore è quindi legittimato a intimare il pagamento e a promuovere il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del titolo.
- Il difensore antistatario può agire in ottemperanza per ottenere non solo l'importo delle spese processuali distratte, ma anche gli interessi legali maturati dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfacimento.
- In presenza di un giudicato di condanna al pagamento di somme e dell'inadempimento non contestato dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla, tenendo conto dell'esiguità dell'importo dovuto, salva la successiva applicazione su istanza della parte in caso di persistente inottemperanza.
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