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Sentenza

Sentenza n. 12435/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’ottemperanza: - al decreto ingiuntivo n. 15457/2023 (R.G. 40077/2023), emesso, in forma ordinaria, dal Tribunale Ordinario di Roma il 14.10.2023, pubblicato in data 16.10.2023, notificato presso la sede reale dell’Amministrazione in data 30.10.2024, dichiarato esecutivo con decreto n. 17399 del 9.8.2025, pubblicato l’11.8.2025, notificato all’Amministrazione presso la sede reale in data 19.9.2025; - al decreto ingiuntivo n. 11674/2024 (R.G. 29709/2024), emesso, in forma ordinaria, dal Tribunale Ordinario di Roma l’8.9.2024, pubblicato in data 7.10.2024, notificato presso la sede reale dell’Amministrazione in data 30.10.2024, dichiarato esecutivo con decreto n. 13185 del 22.6.2025, pubblicato il 24.6.2025, notificato all’Amministrazione presso la sede reale in data 19.9.2025; - al decreto ingiuntivo n. 1226/2025 (R.G. 460/2025), emesso, in forma ordinaria, dal Tribunale Ordinario di Roma il 30.1.2025, pubblicato in data 31.1.2025, notificato presso la sede reale dell’Amministrazione in data 4.2.2025, dichiarato esecutivo con decreto n. 13508 del 25.6.2025, pubblicato il 26.6.2025, notificato all’Amministrazione presso la sede reale in data 19.9.2025;

Giustizia amministrativa202600952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune, di tre decreti ingiuntivi esecutivi, già oggetto di sentenza di ottemperanza con nomina del commissario ad acta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di tre decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale ordinario di Roma e divenuti esecutivi. Con sentenza n. 7101/2026 il TAR aveva ordinato al Comune di ottemperare ai titoli esecutivi, nominando il Prefetto di Viterbo quale commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Successivamente, il ricorrente ha depositato un’istanza chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, assumendo l’avvenuta esecuzione integrale e satisfattiva degli obblighi mediante pagamento spontaneo del Comune in attuazione di un accordo transattivo. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso di poter pronunciare nel merito la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo la sentenza che ha definito il giudizio di ottemperanza, la potestas iudicandi del giudice resta limitata alle ipotesi previste dall’art. 114, comma 6, c.p.a.; inoltre, l’istanza non era stata notificata al Comune e mancava in atti la prova dell’effettivo adempimento degli obblighi derivanti dalla transazione. Tuttavia, l’istanza è stata riqualificata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse allo svolgimento delle attività del commissario ad acta nominato con la precedente sentenza. Le spese non sono state liquidate, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e hanno costituito la base della precedente sentenza con cui il TAR aveva ordinato al Comune di eseguire i titoli esecutivi.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Dopo la definizione del giudizio di ottemperanza, delimita la potestas iudicandi del giudice alle ipotesi espressamente previste dalla disposizione.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato per l’avviso alle parti circa la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza che definisce un giudizio di ottemperanza, il giudice conserva la potestas iudicandi soltanto nei limiti e per le ipotesi previste dall’art. 114, comma 6, c.p.a.; non può quindi pronunciarsi nuovamente nel merito sulla cessazione della materia del contendere al di fuori di tali limiti.
  • L’istanza con cui il ricorrente rappresenta l’avvenuto pagamento o l’adempimento dell’amministrazione può essere riqualificata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse allo svolgimento delle attività del commissario ad acta già nominato.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che l’adempimento sia provato e che l’istanza sia portata a conoscenza della parte resistente; in mancanza, il giudice non può adottare una pronuncia di merito su tale cessazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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