Ordinanza n. 522/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti recanti “respingimento pratica Richiesta Segnalazione Certificata di Agibilità” per le palazzine E, F, G trasmessi a mezzo pec in data 23 febbraio 2026; nonché del “preavviso di rigetto della Segnalazione Certificata di Agibilità relativa agli immobili siti in (…) Piano di Lottizzazione Mirasole”, protocollo n. 1935 del 19/02/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: respingimento delle pratiche relative alle segnalazioni certificate di agibilità delle palazzine E, F e G e preavviso di rigetto della segnalazione certificata di agibilità degli immobili del Piano di Lottizzazione Mirasole
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, i provvedimenti comunali con cui sono state respinte le pratiche relative alle segnalazioni certificate di agibilità di singoli immobili e il preavviso di rigetto della relativa segnalazione. Dalla motivazione emerge che la ricorrente contestava la possibilità per il Comune di impedire il perfezionamento delle segnalazioni in ragione della mancata approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano di lottizzazione. La ricorrente prospettava inoltre, in sostanza, che l'eventuale escussione della fideiussione prestata a garanzia delle opere avrebbe consentito di superare il rilievo comunale; il TAR rileva tuttavia che non è stata dimostrata l'esistenza di una polizza intestata alla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. In questa fase sommaria ha ritenuto corretta la motivazione comunale, secondo cui il perfezionamento delle segnalazioni di agibilità dei singoli immobili è impedito dalla mancata approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione previste dal Piano di Lottizzazione Mirasole. Tale conclusione trova fondamento sia negli obblighi assunti con la convenzione urbanistica sia nell'art. 24, comma 4, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001, che consente la segnalazione di agibilità per singoli edifici o porzioni funzionalmente autonomi solo quando siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio. Il Collegio ha inoltre considerato che il Comune aveva già denunciato più volte l'irregolare esecuzione delle opere e aveva avviato il procedimento volto al diniego o alla non approvazione del collaudo, nel quale avrebbero potuto essere precisate le ragioni tecniche della valutazione negativa. La possibilità di escutere una fideiussione non incide sulla correttezza della motivazione, anche perché non risultava dimostrata una polizza intestata alla ricorrente. Il periculum non è stato esaminato autonomamente, essendo sufficiente il difetto di fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris.
art. 24, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 380/2001
singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio
La segnalazione certificata di agibilità relativa a singoli edifici o porzioni funzionalmente autonome presuppone la realizzazione e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria riferite all'intero intervento edilizio.
Massime di principio
- In sede cautelare, la segnalazione certificata di agibilità relativa a singoli edifici o porzioni funzionalmente autonome può essere impedita dalla mancata realizzazione e dal mancato collaudo delle opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio.
- Il diniego o il mancato perfezionamento della segnalazione di agibilità può fondarsi congiuntamente sugli obblighi assunti mediante convenzione urbanistica e sul presupposto legale previsto dall'art. 24, comma 4, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001.
- L'avvio del procedimento comunale finalizzato alla non approvazione del collaudo consente all'amministrazione di precisare nel relativo iter le ragioni tecniche delle criticità riscontrate nelle opere di urbanizzazione; in sede cautelare, tale circostanza può concorrere a escludere il fumus della censura contro il rigetto della segnalazione di agibilità.
- La mera possibilità di escutere una garanzia fideiussoria per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione non dimostra, di per sé, la sussistenza dei presupposti per il perfezionamento della segnalazione di agibilità, soprattutto in assenza della prova dell'esistenza di una polizza riferibile al soggetto interessato.
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