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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7834/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune ha impugnato il decreto del Tribunale di Foggia che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento GEMA S.p.a. per ottenere: a) il riconoscimento del privilegio generale mobiliare ex art. 2752, ultimo comma, c.c. sul credito di € 3.242.597,00 (tributi non riversati dalla concessionaria); b) l'ammissione con privilegio per spese di giustizia ex artt. 2755 e 2777 c.c. delle spese processuali liquidate dalla Corte dei Conti; c) l'ammissione con privilegio di ulteriori crediti per oltre € 6 milioni per "residui da riscuotere" e per importi "sospesi" risultanti da documentazione di GEMA; d) in subordine, l'ammissione con privilegio di € 142.881,00 risultanti dalle scritture contabili sequestrate dalla Guardia di Finanza. Il Tribunale aveva ritenuto che il rapporto tra ente impositore e concessionario fosse un ordinario rapporto contrattuale e che, quindi, il privilegio venisse meno una volta che il concessionario avesse incassato le somme; aveva inoltre escluso il privilegio sulle spese legali e ritenuto non provati i residui/sospesi e l'importo emerso dal sequestro contabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo nella sua parte fondamentale: ha affermato che il privilegio tributario (privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c.) è una qualità intrinseca del credito tributario che perdura fino alla sua soddisfazione e non viene meno solo perché il concessionario ha incassato le somme. Pertanto i crediti tributari riscosi dal concessionario devono essere ammessi al passivo del fallimento del concessionario con il privilegio previsto dalla legge. Invece la richiesta di privilegio per le spese di giudizio è stata rigettata/inammissibile, perché le norme sul cd. privilegio per spese di giustizia sono di stretta interpretazione e si riferiscono solo a spese dirette alla conservazione/espropriazione del patrimonio del debitore, non alle spese sostenute dal creditore per ottenere il riconoscimento del credito. Il secondo motivo (sull'efficacia probatoria della nota del Responsabile Tributi del Comune) è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificazione e trattandosi di valutazione probatoria di merito non sindacabile in Cassazione; il terzo motivo (riguardante il credito emergente da documenti sequestrati e domanda tardiva) è stato rigettato per inammissibilità della domanda formulata solo in sede di osservazioni al progetto di stato passivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rimessa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, per ulteriore determinazione incluso il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2752 c.c.

    hanno privilegio generale sui mobili del debitore, "subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni"

    La Corte interpreta la norma nel senso che il privilegio sui crediti tributari è una qualità intrinseca del credito che perdura fino alla soddisfazione; quando i tributi sono riscossi dal concessionario ma non riversati all'ente, il credito mantiene la natura pubblicistica e va ammesso al passivo del fallimento del concessionario con privilegio.

  • art. 2745 c.c.

    "è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito"

    La Corte sottolinea che il privilegio è ancorato alla causa del credito: la natura pubblicistica della pretesa tributaria giustifica la prelazione e la sua persistenza sino al soddisfo.

  • art. 2746 c.c.

    Richiamata per distinguere tra privilegio generale (su tutti i mobili) e privilegio speciale, la Corte ricorda che il privilegio generale è meno sensibile alle variazioni del patrimonio, mentre il privilegio speciale richiede l'individuazione dei beni gravati.

  • art. 2749 c.c.

    Norma richiamata nella distinzione tra il privilegio del credito cui possono accedere le spese e il "privilegio per spese di giustizia": le spese ordinarie per l'intervento nell'espropriazione possono accedere al privilegio del credito, ma non tutte le spese processuali.

  • art. 2755 c.c.

    Riferita alla disciplina delle spese di giustizia; la Corte ritiene che il privilegio per spese di giustizia si applichi solo alle spese sostenute per la conservazione o espropriazione del patrimonio del debitore e non alle spese per il riconoscimento giudiziale del credito.

  • art. 2770 c.c.

    Ricondotta al tema delle spese processuali e del loro eventuale privilegio; usata per argomentare la limitata portata delle previsioni sul privilegio per le spese di giustizia.

  • art. 178 T.U.E.L.

    Richiamato per affermare che, nel regime delle concessioni di riscossione, il riversamento in Tesoreria da parte del concessionario è la fase conclusiva della riscossione; fino a quel momento le somme restano connesse alla finalità pubblicistica.

  • art. 103 legge fallimentare

    Richiamato nel discorso sul possibile esercizio di azioni di rivendica o restituzione da parte dell'ente impositore in caso di insolvenza del concessionario, ma non preclusivo dell'ammissione al passivo con privilegio.

  • art. 99 legge fallimentare

    Citato dal ricorrente in relazione alla prova documentale dei residui e sospesi; la Corte ha rilevato problemi di specificazione della censura e che la valutazione della prova resta di merito.

  • art. 101 legge fallimentare

    Richiamato nella censura relativa alla domanda basata su documenti sequestrati (possibile valutazione di ammissione come domanda tardiva), ma la Corte ha ritenuto la domanda inammissibile se proposta soltanto in sede di osservazioni al progetto di stato passivo.

Massime di principio

  • Il privilegio sui crediti tributari (art. 2752 c.c.) è una caratteristica sostanziale del credito e persiste fino alla sua soddisfazione; non viene automaticamente meno perché le somme siano state riscosse da un concessionario.
  • Quando la riscossione è affidata a un concessionario (concessione pubblicistica), i crediti tributari riscosi ma non riversati mantengono la loro natura pubblicistica e possono essere ammessi al passivo del fallimento del concessionario con privilegio generale mobiliare.
  • Il riconoscimento del privilegio richiede l'accertamento dell'esistenza del credito e della sua causa; il principio è differente a seconda che si tratti di privilegio generale o speciale (per il second o occorre anche l'individuazione dei beni gravati).
  • Le spese processuali sostenute dal creditore per ottenere il riconoscimento giudiziale del credito non rientrano automaticamente nel "privilegio per spese di giustizia" destinato alle spese utili alla conservazione o all'espropriazione del patrimonio del debitore.
  • Le questioni probatorie relative a documenti (es. note, prospetti, sequestri) sono valutazioni di merito: per essere sindacate in Cassazione devono essere formulate con i requisiti di specificità richiesti dall'art. 360 c.p.c.; pertanto è essenziale allegare e documentare tempestivamente le prove nel grado di merito.
  • Domande formalmente tardive o presentate solo in sede di osservazioni al progetto di stato passivo rischiano di essere dichiarate inammissibili; consigliabile proporre tempestivamente la domanda di ammissione e fornire documentazione completa.
  • Per enti pubblici che agiscono contro concessionari insolventi: conservare e produrre documentazione formale, atti di riversamento mancato, ruoli, attestazioni ufficiali e provvedimenti contabili (es. sentenze della Corte dei Conti) per sostenere la natura e l'ammontare del credito tributario.

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