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Sentenza

Sentenza n. 1309/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n.564/2024, emesso il 29/3/2024 dal Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito del giudizio recante R.G. n.1216/2024, non opposto e reso esecutivo con decreto n.11278/2024 del 12/6/2024;

Giustizia amministrativa202502964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Comune di Vitulazio al decreto ingiuntivo n. 564/2024 del Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, dichiarato esecutivo per mancata opposizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato il Comune al pagamento di euro 11.100,04, oltre agli accessori indicati nel titolo. Il procuratore della società ha inoltre chiesto l’esecuzione della parte del titolo relativa alle spese legali anticipate e liquidate in suo favore, pari a euro 700,00 oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA. Il titolo era stato notificato al Comune il 2 aprile 2024 ed era stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il Comune non aveva provato l’avvenuto pagamento. Sono state richieste l’esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese del giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, dichiarando l’obbligo del Comune di dare esatta e integrale esecuzione al decreto ingiuntivo entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza, detraendo le eventuali somme già pagate e comprendendo gli interessi dovuti secondo il titolo. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega a un funzionario anche in pensione, affinché provveda agli atti necessari al pagamento su istanza della parte interessata. Il Collegio ha applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’insediamento del commissario. Ha inoltre precisato che nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo funzionali alla sua pubblicazione, esame, notifica, registrazione, copia e alla diffida, mentre non sono dovute le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, trattandosi di costi derivanti dalla scelta di strumenti diversi dall’ottemperanza. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, eventuali spese di registrazione e contributo unificato, con attribuzione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Le somme di denaro dovute ai sensi della lettera e) sono da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di applicare una penalità di mora anche per l’inadempimento di obblighi pecuniari; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    una somma di denaro ... per ogni ulteriore ritardo

    L’astreinte è applicabile anche all’esecuzione di un titolo giudiziale avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, purché sia collegata al ritardo successivo all’ordine giudiziale di pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo impedisce l’esecuzione forzata prima della sua scadenza; decorso tale termine, l’inadempimento dell’ente pubblico può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Il compenso del commissario ad acta deve essere richiesto nei termini di decadenza previsti dalla disposizione.

  • artt. 49 ss. d.P.R. 115/2002

    Il compenso del commissario ad acta deve essere liquidato con separato decreto, sulla base della nota specifica presentata dopo l’espletamento dell’incarico.

  • art. 474 c.p.c.

    Le spese di precetto riguardano l’esecuzione forzata civile e non sono riconoscibili come spese funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, notificato a un ente pubblico, dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, quando l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un obbligo pecuniario, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione entro il termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche agli obblighi di pagamento di somme di denaro; può essere fissata nella misura degli interessi legali e decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’insediamento del commissario ad acta.
  • L’amministrazione intimata, che intenda contestare la pretesa di ottemperanza, deve dimostrare l’avvenuto adempimento del titolo esecutivo; in mancanza, il giudice può dichiarare l’obbligo di esecuzione integrale, detratte soltanto le somme eventualmente già versate.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo che siano funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione, registrazione, copia o alla diffida; non sono invece dovute le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, perché derivano dalla scelta di strumenti diversi dall’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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