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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22592/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Angelis è stato condannato per il delitto di truffa per aver falsamente stipulato un contratto di telefonia a nome di Franconi Adriano con l'Azienda Telecom. Nel ricorso si eccepiva, tra l'altro, la mancanza di querela e l'irrilevanza del fatto ai sensi dell'art. 494 c.p.; si deduceva inoltre la possibile applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla mancanza di querela, affermando che Franconi, avendo subito un'esposizione debitoria verso Telecom a causa del contratto fittizio, era legittimato a sporgere querela in quanto il danno patrimoniale era eziologicamente connesso all'azione truffaldina. La giurisprudenza citata conferma che il reato sussiste anche se la persona offesa non coincide con la persona indotta in errore, purché gli effetti dell'inganno si riversino sul patrimonio del danneggiato. La Corte ha altresì ritenuto irrilevante per l'accoglimento del ricorso la doglianza relativa all'art. 494 c.p. e ha rigettato la richiesta di applicazione dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. in considerazione dell'entità del danno. P.Q.M. il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • Art. 494 c.p.

    La difesa aveva sostenuto l'irrilevanza del fatto ai sensi di tale disposizione, ma la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata; il fatto di truffa è stato ritenuto integrazione del reato non escluso dall'art. 494 nel caso concreto

  • Art. 62 n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante invocata non è stata riconosciuta dalla Corte d'appello né ritenuta fondata in sede di ricorso, atteso l'entità del danno provocato alla persona offesa

  • Sez. 2, Sentenza n. 2281 del 06/10/2015, Rv. 265773

    Giurisprudenza richiamata per sostenere che la persona in nome della quale è stato simulato il contratto è legittimata a sporgere querela se subisce un danno patrimoniale connesso all'azione truffaldina

  • Sez. 2, n. 2705 del 11/05/1973, Rv. 126644

    Principio secondo cui il reato di truffa sussiste anche se la persona offesa non coincide con la persona indotta in errore, quando gli effetti dell'inganno si ripercuotono sul patrimonio del danneggiato

  • Sez. 6, n. 8418 del 04/04/1975, Rv. 130681

    Conferma del principio giurisprudenziale sulla rilevanza del pregiudizio patrimoniale anche se originato dall'inganno indirizzato ad altro soggetto

  • Sez. 5, n. 950 del 19/05/1969, Rv. 112507

    Ulteriore precedente richiamato a sostegno della possibilità che il reato sussista pur con identità diversa fra persona indotta in errore e persona che subisce il danno patrimoniale

Massime di principio

  • La truffa può integrarsi anche se la persona direttamente indotta in errore non coincide con la persona che subisce il danno, purché gli effetti dell'inganno si ripercuotano sul patrimonio del danneggiato in modo concreto e attuale
  • La legittimazione alla querela non è esclusa se il terzo subisce un'esposizione debitoria o altri concreti pregiudizi patrimoniali riconducibili all'azione truffaldina
  • Per valutare l'applicabilità di attenuanti (es. art. 62 n. 4 c.p.) il giudice considera l'entità del danno effettivamente provocato; danni rilevanti o conseguenze significative possono escludere attenuanti
  • Nella valutazione della sussistenza della truffa vanno considerati anche i costi di autotutela sostenuti dalla vittima per rimuovere il pregiudizio (es. spese per contestare obbligazioni assunte a nome suo)
  • Le doglianze già esaminate e valutate nei gradi precedenti del giudizio devono risultare nuove o rilevare profili di diritto non ancora esaminati per essere accolte in sede di ricorso; questioni manifestamente infondate sono dichiarate inammissibili

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