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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28077/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (noleggiatore)

La controversia

Il titolare di licenza per noleggio con conducente proponeva opposizione avverso dieci verbali per violazione dell'art. 7 C.d.S., contestati tra il 13 e il 16 marzo 2015 per accesso in zone a traffico limitato senza autorizzazione e transito in corsie riservate ai mezzi pubblici. Sosteneva che i verbali si fondavano su una delibera comunale poi sospesa e annullata dal TAR Lazio; deduceva inoltre carenze del sistema di rilevazione elettronica, l'illegittimità degli accertamenti perché in possesso di autorizzazione rilasciata da altro Comune e la difformità delle copie notificate dagli originali. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dello ius superveniens in tema di NCC e accesso alle ZTL, assumendo che la disciplina introdotta dall'art. 5-bis l. n. 21/1992 fosse sospesa e che, in ogni caso, per l'accesso fosse sufficiente il possesso del titolo abilitativo e la conformità al regime legale; 2) omesso esame del deposito della sentenza del TAR Lazio con attestazione del passaggio in giudicato, che avrebbe dimostrato l'annullamento delle delibere comunali; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento dell'efficacia del giudicato amministrativo; 4) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita ultrapetizione e motivazione creativa del Tribunale; 5) omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, relativo al contrasto della disciplina comunale con l'art. 8, comma 3, l. n. 21/1992, l'art. 29 d.l. n. 207/2008, l'art. 117 Cost. e il diritto UE sui servizi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi quattro motivi. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso e ha escluso che il valore della controversia impedisse l'accesso al giudizio di cassazione. Ha affermato che, per le condotte del marzo 2015, era applicabile la disciplina dell'art. 5-bis l. n. 21/1992, non potendosi attribuire alla normativa sopravvenuta del 2017 natura retroattiva o di interpretazione autentica. Ha dichiarato inammissibili i motivi sul giudicato amministrativo perché fondati, in sostanza, su una dedotta svista del giudice di merito, censurabile solo con revocazione; ha inoltre ritenuto che la lamentata ultrapetizione non sussistesse, trattandosi semmai di motivazione ad abundantiam. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che il Tribunale non aveva affatto deciso il motivo di appello relativo al contrasto della disciplina comunale con il diritto comunitario e con la normativa di settore, integrandosi così un vizio di omessa pronuncia. La sentenza del Tribunale di Roma è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 7 cod. strada

    la violazione contestata riguardava l'accesso non autorizzato in ZTL e la circolazione in corsia riservata ai mezzi pubblici.

  • art. 366, primo comma, n. 3), c.p.c.

    il ricorso è stato ritenuto scrutinabile perché conteneva una sommaria esposizione dei fatti sufficiente a consentire la comprensione della controversia.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dall'eccezione sul valore minimo, ma la Corte ha escluso che il valore economico potesse limitare l'accesso al ricorso per cassazione.

  • art. 24 Cost.

    il diritto di azione e di ricorso non può essere limitato pretoriamente in base al valore economico della controversia.

  • art. 111 Cost.

    è sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso le sentenze.

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel bilanciamento con il giusto processo e la ragionevole durata, senza però fondare limiti all'accesso al giudizio di legittimità.

  • art. 9, comma 3, d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, conv. in l. 27 febbraio 2017, n. 19

    la Corte ha escluso che la norma avesse efficacia retroattiva o natura di interpretazione autentica; ha ritenuto che la sospensione ivi prevista operasse dal 1 marzo 2017 in avanti.

  • art. 29, comma 1-quater, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 14

    ha introdotto modifiche alla legge quadro sul trasporto non di linea, poi interessate da successiva sospensione normativa.

  • art. 7-bis d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. in l. 9 aprile 2009, n. 33

    ha sospeso l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, fino al 31 marzo 2010.

  • art. 2, comma 3, d.l. 25 marzo 2010, n. 40

    è stato letto come norma che fissava un termine per l'adozione di un decreto attuativo, senza reintrodurre una nuova sospensione dell'efficacia della disciplina del 2008.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'asserito errore del giudice sulla mancata produzione del documento integrale e sul giudicato è stato qualificato come errore di fatto revocatorio, non deducibile con ricorso per cassazione.

  • art. 2909 c.c.

    il motivo è stato dichiarato inammissibile perché costruito sulla medesima deduzione di mancata considerazione del giudicato amministrativo, già ricondotta a errore revocatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha distinto tra omessa pronuncia e motivazione ad abundantiam; ha ritenuto fondato il quinto motivo solo perché il Tribunale non aveva deciso il motivo di appello sul contrasto con il diritto comunitario.

  • art. 8, comma 3, l. 15 gennaio 1992, n. 21

    richiamato nel motivo di appello non esaminato dal Tribunale, relativo ai limiti e alle modalità di accesso degli NCC autorizzati da altri Comuni.

  • art. 117 Cost.

    richiamato in relazione al preteso contrasto della disciplina comunale con i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dalla normativa di settore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare in vizio di legittimità un errore di fatto del giudice di merito consistente nell'aver ritenuto inesistente agli atti un documento che invece era stato prodotto; in tal caso il rimedio è la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
  • L'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice di merito non decida una domanda o un motivo di impugnazione ritualmente devoluto; non ricorre, invece, se il passaggio censurato costituisce una mera argomentazione ad abundantiam che non incide sulla ratio decidendi.
  • La disciplina sopravvenuta non può essere applicata retroattivamente in assenza di una chiara previsione in tal senso o di una esplicita natura interpretativa autentica; per i fatti anteriori resta applicabile la normativa vigente al tempo della condotta.
  • Il diritto di ricorrere per cassazione per violazione di legge non può essere limitato in via pretoria in base al modesto valore economico della controversia.
  • Nel contenzioso su sanzioni per accesso in ZTL da parte di NCC autorizzati da altri Comuni, la legittimità della contestazione va valutata alla luce della disciplina effettivamente vigente al momento dei fatti e dell'eventuale obbligo di preventiva comunicazione imposto dalla normativa locale e di settore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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