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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02381/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per calunnia. I motivi erano formalmente prospettati come vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale nella valutazione delle prove, ma la Corte di cassazione li ha qualificati come censure di merito, dirette a ottenere una nuova lettura delle risultanze probatorie. In particolare, la ricorrente contestava la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 368 c.p., sostenendo in sostanza l'insussistenza degli elementi materiale e psicologico del reato. La Corte ha però rilevato che la denuncia presentata dalla ricorrente era falsa, poiché le immagini video mostravano che la persona accusata non aveva urtato la denunciante provocandone la caduta, bensì soltanto la bicicletta, facendola cadere a terra; la falsità era confermata anche dal referto del pronto soccorso e dalle riprese video del presunto incidente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la calunnia sussiste anche quando l'incolpazione falsa riguardi un fatto diverso e più grave rispetto a quello realmente commesso, purché la diversità investa modalità essenziali del fatto. Conseguentemente è stata confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    Il reato di calunnia è configurabile anche quando l'incolpazione falsa attribuisca alla persona offesa un fatto diverso e più grave rispetto a quello realmente commesso, se la diversità incide su modalità essenziali del fatto e ne altera struttura e gravità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura del compendio probatorio sotto la veste del vizio di motivazione o dell'errore di diritto, quando la censura mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
  • La calunnia può sussistere anche se la falsa incolpazione non coincide perfettamente con il fatto realmente accaduto, purché l'attribuzione riguardi una condotta diversa e più grave e la divergenza investa elementi essenziali del fatto.
  • La verifica della falsità dell'incolpazione può essere sorretta dal complesso delle emergenze probatorie, incluse riprese video e documentazione sanitaria, senza che sia necessario fondarsi su un solo elemento isolato.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, il giudice di legittimità conferma l'esito di condanna di merito e applica le conseguenze economiche previste, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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