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Parere

Parere n. 117/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal -OMISSIS- dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS-, contro il Ministero dell’interno e nei confronti del Ministero della difesa, per l’annullamento: i) del decreto interministeriale prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- del Ministero dell’interno; ii) del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Direzione Investigativa Antimafia di -OMISSIS-; iii) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso.

Giustizia amministrativa202500674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto interministeriale di revoca dell’assegnazione alla Direzione Investigativa Antimafia e dei provvedimenti presupposti e consequenziali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la revoca della propria assegnazione presso una Sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia e il conseguente trasferimento ad altro incarico, deducendo, da un lato, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e il travisamento dei fatti e, dall’altro, la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 22 della legge n. 241/1990 per il diniego di accesso integrale alla documentazione. Ha inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione all’ostensione dei documenti e formulato istanza cautelare, richiamando la perdita della TEA, il danno d’immagine e la contraddittorietà tra la revoca e le valutazioni di servizio positive. Nel corso del procedimento ha prospettato anche sviamento di potere, difetto di istruttoria, illogicità, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità e la propria qualità di whistleblower.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile la domanda di condanna all’ostensione dei documenti, poiché il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria e consente soltanto la caducazione di atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa all’accesso, in quanto l’art. 116 c.p.a. prevede uno speciale rito accelerato non azionabile mediante ricorso straordinario. Nel merito ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento: la revoca dell’assegnazione e il conseguente trasferimento sono stati qualificati come trasferimento per incompatibilità ambientale, avente natura ampia discrezionalità e finalità precauzionale e organizzativa, non sanzionatoria né disciplinare. Per tali provvedimenti è sufficiente l’oggettiva esistenza di una situazione idonea a pregiudicare il prestigio, il decoro o la funzionalità dell’amministrazione, senza necessità di un comportamento colpevole o disciplinarmente sanzionabile del dipendente. Il trasferimento d’autorità del militare è inoltre sottratto, in linea generale, all’applicazione degli istituti fondamentali della legge n. 241/1990, salvo che l’amministrazione si sia autolimitata procedimentalizzando la propria azione. Le valutazioni di eccellenza del servizio prestato non sono state ritenute decisive, perché riferite al rendimento del militare e non incompatibili con una misura precauzionale diretta a preservare il prestigio e la funzionalità dell’ufficio. Il ricorso è stato quindi in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile; la domanda cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Domanda di ostensione dei documenti

La domanda di condanna dell’amministrazione all’ostensione è inammissibile, perché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura esclusivamente impugnatoria e non può essere utilizzato per esercitare azioni diverse dall’annullamento.

Primo motivo - Omessa comunicazione di avvio e travisamento dei fatti

La censura è infondata. La revoca dell’assegnazione e il conseguente trasferimento sono qualificabili come trasferimento per incompatibilità ambientale, con finalità precauzionale e organizzativa, non sanzionatoria o disciplinare. È sufficiente l’oggettiva sussistenza di una situazione potenzialmente lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’amministrazione; non occorre dimostrare una condotta colpevole o disciplinarmente sanzionabile del militare.

Applicazione della legge n. 241/1990 ai trasferimenti d’autorità

Il trasferimento d’autorità del militare è connesso alle esigenze organizzative dell’amministrazione e alla disciplina del rapporto di servizio ed è, in via generale, sottratto agli istituti fondamentali della legge n. 241/1990. L’obbligo di rispettare una procedura comparativa può sorgere soltanto se l’amministrazione si sia autolimitata e abbia procedimentalizzato la propria azione.

Valutazioni positive del servizio

I giudizi di eccellenza e le valutazioni positive relative al rendimento del militare non sono incompatibili con una misura di trasferimento per incompatibilità ambientale, che non presuppone un giudizio di riprovevolezza personale né ha natura disciplinare.

Secondo motivo - Diniego di accesso

La censura è inammissibile, poiché il contenzioso in materia di accesso è sottoposto al rito speciale e accelerato previsto dall’art. 116 c.p.a. e non è azionabile mediante ricorso straordinario.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è assorbita dall’esito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Richiamato quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria ed è volto alla mera caducazione di atti amministrativi definitivi per soli motivi di legittimità

    La disposizione esclude che il ricorso straordinario possa essere utilizzato per ottenere condanne all’ostensione o per esercitare azioni diverse da quella di annullamento.

  • art. 7 l. 241/1990

    La sua applicazione è stata esclusa nel caso concreto, poiché il trasferimento d’autorità del militare per incompatibilità ambientale è sottratto, in via generale, agli istituti fondamentali della legge sul procedimento amministrativo.

  • art. 22 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione al diniego di accesso, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per l’esistenza del rito speciale ex art. 116 c.p.a.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale in materia di accesso; la relativa doglianza non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del rimedio.

  • art. 116 c.p.a.

    Prevede il rito speciale e accelerato per il contenzioso in materia di accesso, rendendo non azionabile tale controversia mediante ricorso straordinario.

  • art. 1349, comma 3, codice dell’ordinamento militare

    Richiamato quale argomento a sostegno dell’esclusione degli istituti fondamentali della legge n. 241/1990 rispetto ai trasferimenti d’autorità dei militari.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, prospettati come parametri di censura per sviamento, illogicità e difetto di istruttoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei terzi citati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio esclusivamente impugnatorio, diretto all’annullamento di atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità; non può essere utilizzato per ottenere condanne all’ostensione documentale o per esercitare azioni diverse dall’annullamento.
  • Il trasferimento d’autorità di un militare per incompatibilità ambientale ha natura precauzionale e organizzativa, non sanzionatoria o disciplinare, quando è diretto a prevenire pregiudizi al prestigio, al decoro o alla funzionalità dell’amministrazione.
  • Ai fini dell’adozione di un trasferimento per incompatibilità ambientale non è necessario che la situazione dipenda da una condotta colpevole o disciplinarmente rilevante dell’interessato; è sufficiente l’oggettiva esistenza di una situazione idonea a mettere in pericolo il prestigio dell’amministrazione.
  • I trasferimenti d’autorità del personale militare sono, in via generale, sottratti agli istituti fondamentali della legge n. 241/1990, salvo che l’amministrazione abbia procedimentalizzato la propria azione e si sia autolimitata mediante l’introduzione di una procedura comparativa.
  • Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi devono essere proposte mediante il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a. e non possono essere introdotte con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Revoca dell’assegnazione di un militare alla Direzione Investigativa Antimafia

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ufficiale dell’Arma dei carabinieri contro il Ministero dell’interno, nei confronti del Ministero della difesa, per l’annullamento del decreto interministeriale di revoca dell’assegnazione presso una Sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia e degli atti presupposti e consequenziali.

Premesse e svolgimento della vicenda

L’ufficiale era stato assegnato alla Direzione Investigativa Antimafia quale ufficiale addetto a una Sezione operativa. Nel 2025 la DIA formalizzava la richiesta di revoca dell’assegnazione e, successivamente, comunicava all’interessato la revoca con messa a disposizione dell’amministrazione di appartenenza per l’ulteriore impiego.

A seguito di richieste di accesso, all’interessato venivano trasmessi alcuni atti, in parte con omissis, e successivamente il decreto interministeriale di revoca. Il ricorrente riteneva tuttavia insufficiente la documentazione ricevuta e proponeva ricorso straordinario, chiedendo anche l’ostensione integrale degli atti e la sospensione cautelare dei provvedimenti.

Motivi dedotti

Il ricorso si fondava principalmente su due censure:

  • violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e travisamento dei fatti;
  • violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 22 della legge n. 241/1990 per il diniego di accesso integrale alla documentazione.

Nel corso del procedimento il ricorrente ha inoltre prospettato la contraddittorietà tra la revoca e le valutazioni di servizio positive, nonché sviamento di potere, difetto di istruttoria, illogicità, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità. Ha anche riferito di avere effettuato una segnalazione interna, assumendo di poter essere qualificato come whistleblower ai sensi del d.lgs. n. 24/2023.

Limiti del ricorso straordinario

La Sezione ha preliminarmente dichiarato inammissibile la domanda diretta a ottenere la condanna dell’amministrazione all’ostensione dei documenti. Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è infatti un rimedio esclusivamente impugnatorio, volto all’annullamento di atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità.

Il Consiglio di Stato ha inoltre dichiarato inammissibile la censura concernente il diniego di accesso. La relativa controversia deve essere proposta mediante il rito speciale e accelerato previsto dall’art. 116 c.p.a., che non è sostituibile con il ricorso straordinario.

Qualificazione del trasferimento

La revoca dell’assegnazione e il conseguente trasferimento sono stati qualificati come trasferimento per incompatibilità ambientale. Secondo la Sezione, tali provvedimenti presentano ampia discrezionalità e perseguono una finalità precauzionale e organizzativa: mirano a prevenire situazioni suscettibili di pregiudicare l’immagine, il prestigio, il decoro o la funzionalità dell’istituzione.

La misura non ha carattere sanzionatorio o disciplinare. Non presuppone quindi un comportamento penalmente o disciplinarmente rilevante, né un giudizio di riprovevolezza personale del militare. È sufficiente l’oggettiva esistenza di una situazione di fatto idonea a mettere in pericolo il prestigio dell’amministrazione, anche indipendentemente dall’imputabilità della situazione all’interessato.

Comunicazione di avvio e legge n. 241/1990

La censura relativa all’omessa comunicazione di avvio è stata ritenuta infondata. Il trasferimento d’autorità del militare è strettamente collegato alle esigenze organizzative dell’amministrazione e alla disciplina del rapporto di servizio; pertanto, è in via generale sottratto all’applicazione degli istituti fondamentali della legge n. 241/1990.

Il Consiglio di Stato ha precisato che l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede ha, di norma, rilevanza meramente fattuale. L’interesse pubblico al rispetto della disciplina e al regolare svolgimento del servizio prevale sugli eventuali interessi del dipendente.

Un diverso obbligo procedimentale può configurarsi qualora l’amministrazione, pur disponendo del potere di trasferimento d’autorità, si sia autolimitata e abbia procedimentalizzato la propria azione introducendo una procedura latamente comparativa. Nel caso esaminato non è stata ravvisata tale situazione.

Valutazioni di servizio e asserita contraddittorietà

Il ricorrente aveva prodotto valutazioni relative agli ultimi diciassette mesi di servizio, concluse con giudizi di eccellenza e apprezzamento. La Sezione ha ritenuto tali documenti non decisivi, perché la misura adottata non si fondava su un giudizio negativo sul rendimento o sulla professionalità dell’ufficiale.

Le valutazioni positive non sono quindi incompatibili con una misura precauzionale per incompatibilità ambientale, che risponde a esigenze di tutela del prestigio e della funzionalità dell’ufficio e non a finalità punitive. La Sezione non ha ravvisato un travisamento dei fatti né una contraddizione tale da determinare l’illegittimità dei provvedimenti.

Esito

Il ricorso è stato ritenuto in parte inammissibile e comunque infondato. In particolare, sono state dichiarate inammissibili la domanda di ostensione e la censura relativa all’accesso; è stata respinta la censura sulla mancata comunicazione di avvio e sul travisamento dei fatti. La domanda cautelare è stata assorbita.

Il P.Q.M. ha quindi espresso il parere che il ricorso fosse in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, nei termini indicati in motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAccesso documentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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