Cassazione Civile, Ordinanza n. 36346/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L’ente chiedeva l’ammissione al passivo della procedura concorsuale per un credito complessivo di euro 187.941,62, in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., assumendo che una parte rilevante del credito derivasse da omessi versamenti dovuti a fronte delle denunce nominative di manodopera trasmesse dall’impresa e che un’ulteriore parte provenisse da subappaltatori. Il giudice delegato aveva ammesso solo una quota del credito, in parte con privilegio e in parte al chirografo, escludendo il resto. In opposizione, l’ente chiedeva l’ammissione in privilegio di ulteriori somme relative ad accantonamenti, anzianità professionale edile e indennità cassa edile, contestando anche l’esclusione dei crediti riferiti ai subappaltatori. Il tribunale respingeva l’opposizione ritenendo non opponibile l’attestazione prodotta per mancanza di data certa e comunque insufficiente perché priva dei criteri di determinazione degli importi. In cassazione l’ente articolava tre motivi: omesso esame delle denunce mensili di impiego di manodopera prodotte per dimostrare il maggior credito; violazione dell’art. 116 c.p.c. e del procedimento di opposizione allo stato passivo per mancata ammissione delle prove orali e della c.t.u.; omesso esame e violazione di legge sulla spettanza del privilegio anche per l’indennità/contributo cassa edile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il tribunale avesse omesso del tutto l’esame delle denunce di impiego di manodopera provenienti dall’impresa e potenzialmente decisive per dimostrare il credito, e che non fosse sufficiente fondare il rigetto sulla sola inidoneità delle attestazioni dell’ente senza spiegare perché la documentazione ulteriore non potesse integrare la prova. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, relativo alla mancata ammissione delle prove. Ha respinto il terzo motivo: la censura di omesso esame era inammissibile perché l’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sindacare l’interpretazione o applicazione di norme; inoltre ha ritenuto corretta la distinzione tra somme aventi natura retributiva, assistite da privilegio, e contributi dovuti alla cassa edile, privi di tale natura. Il decreto del tribunale è stato cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2751-bis, n. 1, c.c.
Il privilegio spetta alle somme aventi natura retributiva; sono ricompresi gli accantonamenti destinati a ferie, gratifiche natalizie e festività, mentre non vi rientrano i contributi dovuti alla cassa edile, perché privi di natura retributiva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile dopo la riforma del 2012 non consente di dedurre l’erronea interpretazione o applicazione di norme di diritto, ma solo l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di norme giuridiche va fatta valere con il relativo motivo, non con la censura ex n. 5 sull’omessa motivazione in diritto.
art. 99 r.d. n. 267/1942
Richiamato nel secondo motivo con riferimento al procedimento di opposizione allo stato passivo e alla dedotta mancata decisione sull’ammissibilità delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la mancata valutazione e ammissione delle prove richieste.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicata come base della memoria depositata nel giudizio di legittimità.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte osserva che, in presenza di decisione corretta nel merito, l’eventuale vizio di motivazione in diritto può dar luogo a correzione della motivazione ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo può essere accolto quando il giudice di merito ometta di considerare una prova documentale proveniente dalla controparte o comunque decisiva, capace di sovvertire con certezza l’esito della controversia.
- Non è sufficiente respingere una domanda di ammissione al passivo sulla base dell’inidoneità di una parte della documentazione prodotta, se esistono ulteriori elementi documentali potenzialmente idonei a colmare le carenze probatorie; il giudice deve spiegare perché tali ulteriori elementi non siano decisivi.
- Nel regime dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono deducibili censure relative all’interpretazione o applicazione di norme di diritto, che devono essere veicolate mediante il motivo di cui al n. 3.
- Ai fini del privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., occorre distinguere le somme con natura retributiva, che possono essere assistite da privilegio, dai contributi dovuti alla cassa edile, che hanno funzione previdenziale/organizzativa e non beneficiano della stessa prelazione.
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