Sentenza n. 8549/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento parziale della Determina del Ministero della Salute – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale – del 27.9.2022, DGPROF 0051130-P-27.09.2022 - con la quale si trasmetteva ai competenti Uffici, per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Salute, l'Elenco composto di n. 411 società scientifiche e associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie, nella parte in cui ammette nel suindicato elenco l'inserimento della AIMO Associazione Italiana Medici Oculisti; nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina del Ministero della Salute del 27 settembre 2022, nella parte in cui includeva l'associazione controinteressata nell'elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
Esito
Favorevole al resistente (ministero e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'inserimento dell'associazione controinteressata nell'elenco previsto dall'art. 5 della legge n. 24/2017, deducendo la violazione dell'art. 5 della legge n. 24/2017 e degli artt. 2 e 3 del d.m. 2 agosto 2017, nonché dell'art. 97 Cost. Secondo la ricorrente, l'associazione controinteressata non avrebbe raggiunto il requisito della rappresentatività minima del 30% degli specialisti interessati e l'Amministrazione non avrebbe svolto un'istruttoria sufficiente sul punto. La ricorrente sosteneva inoltre che il numero degli iscritti dichiarato dalla controinteressata dovesse essere rapportato a una platea complessiva di circa 2.100 specialisti oftalmologi, mentre essa stessa avrebbe avuto oltre 4.000 iscritti. L'Amministrazione e la controinteressata hanno eccepito, tra l'altro, la tardività o inammissibilità per mancata impugnazione dei primi elenchi del 2018, nei quali l'associazione era già inserita; l'improcedibilità per mancata impugnazione dell'aggiornamento dell'elenco dell'8 gennaio 2024, recante l'inclusione definitiva senza riserve; nonché la carenza di interesse della ricorrente e del soggetto persona fisica indicato negli atti, non essendo dimostrato un pregiudizio immediato, diretto e attuale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ravvisando una pluralità di ragioni autonome. In via preliminare ha ritenuto il ricorso inammissibile perché l'associazione controinteressata era già inserita nei primi elenchi del 6 novembre e del 19 dicembre 2018, non impugnati, sicché i relativi effetti si erano consolidati e sarebbe stato illogico contestarne l'inclusione soltanto negli elenchi successivi. Ha inoltre ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché non era stata tempestivamente impugnata la determina dell'8 gennaio 2024, che aveva aggiornato l'elenco confermando definitivamente l'inclusione dell'associazione senza riserve. Ha ravvisato anche la carenza di interesse ad agire, non essendo stato dimostrato che l'inclusione di un'altra associazione producesse un pregiudizio immediato, diretto e attuale nella sfera giuridica della ricorrente. Nel merito, comunque, le censure sono state ritenute infondate: la ricorrente non aveva dimostrato il proprio numero di iscritti non in quiescenza e non risultava disponibile un elenco pubblico certo dal quale ricavare il numero complessivo degli oftalmologi operativi in Italia, anche in ragione delle possibili subspecializzazioni. In tale quadro, è stata ritenuta legittima l'interpretazione flessibile adottata dall'Amministrazione nelle prime applicazioni, orientata alla massima rappresentatività dell'elenco e alla parità di trattamento tra i professionisti iscritti alle diverse associazioni. Le ulteriori eccezioni di rito sono state assorbite. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 5 l. 24/2017
Prevede il riferimento alle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie ai fini della formazione dell'elenco controverso.
artt. 2 e 3 d.m. 2 agosto 2017
Definiscono i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, incluso il parametro della rappresentatività minima del 30%; il TAR ne ha ritenuto possibile un'applicazione flessibile nelle prime applicazioni, in assenza di un parametro pubblico e certo per individuare la platea degli specialisti.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La mancata tempestiva impugnazione dell'atto originario che ha inserito un soggetto in un elenco amministrativo determina il consolidamento dei relativi effetti e impedisce, in linea generale, di contestare per la prima volta l'inclusione mediante l'impugnazione di successivi atti meramente ricognitivi o aggiornativi.
- L'omessa tempestiva impugnazione dell'atto successivo che conferma definitivamente l'inclusione in un elenco amministrativo può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione di un precedente atto provvisorio o comunque superato.
- L'interesse a ricorrere contro l'inclusione di un'altra associazione in un elenco amministrativo deve essere concreto, attuale, diretto e specificamente dimostrato; la mera coesistenza nell'elenco di un'associazione concorrente non prova, di per sé, un pregiudizio giuridicamente rilevante.
- Quando la normativa stabilisce un requisito quantitativo di rappresentatività ma non esiste un elenco pubblico certo dal quale ricavare la platea complessiva dei professionisti di riferimento, l'Amministrazione può adottare, nelle prime applicazioni, un'interpretazione flessibile del requisito, purché orientata alla massima rappresentatività dell'elenco e alla parità di trattamento tra gli operatori interessati.
- Chi contesta il possesso del requisito di rappresentatività di un'associazione deve fornire prova adeguata sia della platea complessiva di riferimento sia dei dati comparativi rilevanti; la mancata dimostrazione del proprio numero di iscritti non in quiescenza impedisce di fondare su tale dato la censura di illegittimità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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