Cassazione Civile, Sentenza n. 7498/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia favorevole al contribuente in primo grado. L'Ufficio aveva accertato per l'anno 2003 maggiori imposte (IRPEF, addizionali, IRAP e IVA) sulla base delle movimentazioni bancarie rilevate su un libretto nominativo intestato alla ditta individuale "Alberteam". Il ricorrente ha dedotto che molte movimentazioni attive riguardavano sponsorizzazioni di competenza degli anni 2001-2002 pagate in parte nel 2003 e che sul conto aveva operato terzo soggetto (Vita Maria) all'insaputa del titolare, producendo documentazione bancaria, registro vendite, lettere di conferma sponsorizzazioni e denunzie/querela. In cassazione il ricorrente ha contestato, tra l'altro, l'applicazione della presunzione legale bancaria, l'onere probatorio, l'erronea valutazione delle prove documentali (anche atti penali), la mancata nullità dell'avviso di accertamento per errore indicativo del PVC richiamato e la presunta omessa pronuncia su eccezioni e domande.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i numerosi motivi di doglianza: la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie (art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972) impone al contribuente l'onere di fornire una prova analitica, per singola operazione, idonea a dimostrare che gli accreditamenti non sono ricavi imponibili; nel caso concreto i giudici di merito hanno correttamente ritenuto insufficiente la documentazione prodotta da Colajanni a superare la presunzione; le censure sulla nullità dell'avviso per richiamo errato del PVC sono infondate in quanto il contenuto essenziale era noto al contribuente o il PVC era stato regolarmente notificato; la Corte ha inoltre ricordato che la sentenza penale non ha efficacia automatica nel giudizio tributario e che il giudice di merito ha discrezionalità valutativa sulle prove. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 10.200,00 oltre oneri).
Norme richiamate
art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Stabilisce la presunzione legale a favore dell'Amministrazione in materia di accertamenti bancari: le movimentazioni sui conti intestati al contribuente si presumono riconducibili alla sua attività e spetta al contribuente fornire prova analitica contraria.
art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Prevede, in tema di IVA, presunzioni analoghe basate sulle risultanze bancarie; utilizzata per sostenere l'onere probatorio a carico del contribuente in caso di indagine bancaria.
art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiede motivazione degli atti tributari; la Corte conferma che la motivazione può essere resa per relationem se l'atto richiamato è stato allegato o già conosciuto dal contribuente e purché l'atto notificato riporti il contenuto essenziale.
art. 7, comma 4, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Limiti probatori nel processo tributario: la diversità dei mezzi e dei criteri di valutazione tra processo penale e processo tributario impedisce automatica efficacia vincolante delle sentenze penali nel contenzioso tributario.
art. 10 e art. 11, comma 2, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riconoscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia e la rappresentanza organica; ciò giustifica l'ammissibilità di atti notificati dall'Ufficio anche se firmati con sigla illeggibile salvo prova contraria.
art. 2729 c.c.
Regime delle presunzioni semplici che richiedono gravità, precisione e concordanza; la Corte distingue la presunzione legale bancaria, che non necessita di tali requisiti.
art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241
Principi generali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione; citata a supporto di censure procedurali poi ritenute infondate.
art. 53 Cost.
Richiamato dalle parti in relazione ai principi di imposizione diretta e capacità contributiva; la Corte non ha ritenuto violato tale principio alla luce dell'applicazione delle presunzioni bancarie e dell'onere probatorio del contribuente.
art. 24, 97, 111 Cost. e altre disposizioni costituzionali citate
Richiamate nei mezzi di impugnazione per censure procedurali e di imparzialità/garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate o non sussistenti nel caso concreto.
Massime di principio
- Nell'accertamento bancario (art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972) opera una presunzione legale favorevole all'Amministrazione: spetta al contribuente fornire una prova contraria analitica, per singola operazione, che dimostri la non riferibilità a ricavi imponibili.
- La prova contraria nella materia bancaria deve essere analitica e specifica: non bastano allegazioni generiche o prove globali; ogni versamento contestato va ricondotto a fatti non imponibili con documentazione che indichi riferibilità temporale e causale.
- La contestazione che il conto fosse utilizzato da un terzo (delegato) richiede prove idonee e specifiche; denunce/querela o contabili sottoscritte da terzi possono non essere sufficienti a superare la presunzione se il PVC o altri atti investigativi indicano delega o utilizzo riconducibile al titolare.
- La motivazione degli atti tributari può avvenire per relationem quando l'atto richiamato è conosciuto o allegato: errori materiali nell'indicazione di un documento non rendono automaticamente nullo l'atto se il contenuto essenziale è noto al contribuente.
- La sentenza penale non ha efficacia automatica o vincolante nel giudizio tributario: assoluzioni o decisioni penali non impediscono l'accertamento fiscale se nel processo tributario sussistono indizi o presunzioni idonee a fondare la pretesa.
- Il giudice tributario ha ampia discrezionalità nel valutare e selezionare le prove; tuttavia deve motivare in modo che risulti percepibile il fondamento della decisione, specie quanto all'efficacia delle prove offerte dal contribuente.
- In situazioni analoghe è cruciale per il contribuente predisporre, fin dall'accertamento, una ricostruzione documentale analitica che colleghi ogni movimento bancario a fatture, contratti, registri di competenza e pagamenti, per dimostrare la competenza temporale o la natura non imponibile delle somme.
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