Sentenza n. 1009/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale civile di Treviso che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito complessivo di € 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 416/2024 del Tribunale civile di Treviso, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 giugno 2024. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della l. 107/2015, mediante l’accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2020 e il 2024. Poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito la sentenza, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza e ha chiesto anche l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, sebbene regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza: la sentenza civile era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inadempimento non contestato del Ministero e ha accolto la domanda di esecuzione, ordinando all’Amministrazione di costituire la Carta elettronica in favore della ricorrente e di accreditarvi la somma di € 2.000,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico, delle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio e delle ragioni ostative all’applicazione della misura. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a giustificare la mancata condanna all’astreinte. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale presupposto dell’azione di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare il commissario ad acta e valutare la domanda di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. La misura non è automatica e può essere esclusa, nei confronti della pubblica amministrazione, in presenza di ragioni ostative valutate discrezionalmente dal giudice dell’ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
È stato richiamato tra le condizioni preliminari per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto in forza del giudicato civile.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica, alle quali l’Amministrazione deve conformarsi nell’esecuzione del giudicato.
art. 115 c.p.c.
È stato richiamato per attribuire rilievo a fatti notori, quali le condizioni della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, nella valutazione delle ragioni ostative all’astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione soccombente l’adozione degli atti e delle operazioni necessari a dare piena esecuzione al comando giudiziale, fissando un termine e nominando preventivamente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non opera automaticamente nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente: il giudice dell’ottemperanza deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e il rischio di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni indebite.
- La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico, valutabili anche come fatti notori, possono costituire ragioni ostative sufficienti a escludere l’applicazione dell’astreinte nei confronti dell’amministrazione, purché considerate nell’ambito della valutazione concreta e discrezionale richiesta dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice e chiamato a svolgere le funzioni commissariali nell’ambito del proprio apparato, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l’attività di esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →