Sentenza n. 3154/2026 - Milano, Sezione 1
per L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 463/2025 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, SEZIONE LAVORO, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 84/2025, PUBBLICATA IN DATA 13/05/2025, NOTIFICATA IN DATA 10/07/2025, PASSATA IN GIUDICATO – CARTA DEL DOCENTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2020/21-2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 463/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro. La sentenza, notificata il 10 luglio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva riconosciuto il diritto della docente alla carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25, per complessivi euro 2.500,00, oltre alla condanna alle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era decorso senza esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudice ordinario. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti necessari, potendo ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, anche al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente; il TAR ha esercitato i relativi poteri ordinatori e sostitutivi.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile, per dare esecuzione al giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato notificato all'amministrazione e questa non vi ha dato esecuzione, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 quando risultino incapienti i fondi dell'amministrazione debitrice.
- Quando l'incarico di commissario ad acta è attribuito a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività commissariale.
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