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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29791/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda il sequestro preventivo di vino DOP Nero d'Avola, lotto n. L57.2023, rinvenuto nei locali di una società vinicola. La legale rappresentante della società aveva chiesto la revoca del sequestro, deducendo che la dolcificazione del vino sarebbe stata eseguita nel rispetto del disciplinare, e che l'eventuale mancata annotazione nei registri avrebbe potuto integrare, al più, un illecito amministrativo. Il tribunale del riesame aveva invece ritenuto sussistente un fumus di frode in commercio, anche nella forma tentata, valorizzando la mancata registrazione delle operazioni di dolcificazione, che aveva impedito di verificare la tracciabilità del prodotto e il rispetto del disciplinare DOP. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per difetto di fumus commissi delicti e di periculum in mora; 2) violazione di legge in relazione agli artt. 515, 516 e 517 c.p. e alla disciplina nazionale ed eurounitaria sulla dolcificazione, imbottigliamento e DOP Sicilia; 3) vizio di motivazione in punto di tracciabilità, dolcificazione e valore delle risultanze dell'ICQRF. La Corte ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente ricondotte alla violazione di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità nel giudizio sulle misure cautelari reali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, osservando che essi si risolvevano nella contestazione fattuale della ricostruzione operata dal tribunale del riesame sulla mancata registrazione della dolcificazione e sulla conseguente impossibilità di verificare il rispetto del disciplinare DOP. La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità sulle misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., è limitato alla violazione di legge, comprendendo i soli errori in iudicando/in procedendo e i vizi motivazionali radicali, ma non la mera illogicità manifesta. Ha inoltre rilevato che la questione del periculum in mora non era stata specificamente devoluta in appello cautelare e che, comunque, il pericolo risultava strettamente collegato alla ritenuta frode in commercio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro le misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; nella nozione rientrano gli errori in iudicando e in procedendo e i vizi motivazionali solo se radicali, non la mera illogicità manifesta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 515 c.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla qualificazione della condotta come frode in commercio; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma, ma la colloca nel confronto tra illecito penale e violazione amministrativa.

  • art. 516 c.p.

    Richiamato dalla difesa insieme agli altri articoli sulla frode in commercio; non è oggetto di una distinta elaborazione interpretativa nel testo.

  • art. 517 c.p.

    Richiamato dalla difesa insieme agli altri articoli sulla frode in commercio; non è oggetto di una distinta elaborazione interpretativa nel testo.

  • art. 78 della legge n. 238 del 2016

    Invocato dalla ricorrente come disposizione che, al più, sanzionerebbe in via amministrativa l'omessa annotazione delle operazioni di dolcificazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo il sindacato è ristretto alla violazione di legge; non è consentita una nuova valutazione del compendio fattuale o una diversa lettura delle risultanze tecniche.
  • La deduzione di un vizio di violazione di legge non è sufficiente se, in concreto, la censura mira soltanto a contestare l'apprezzamento del merito compiuto dal giudice cautelare.
  • La mancata registrazione di operazioni rilevanti per la tracciabilità di un prodotto può assumere rilievo penale quando incide sull'accertamento della conformità al disciplinare e sulla verificabilità della provenienza e del luogo di esecuzione delle operazioni.
  • Ai fini del sequestro preventivo, il periculum in mora può ritenersi connesso alla stessa condotta asseritamente illecita e alla necessità di impedire la permanenza o la reiterazione dell'offesa, anche attraverso misure di regolarizzazione del prodotto.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è consentito solo quando il provvedimento sia del tutto privo di motivazione o presenti una struttura argomentativa radicalmente incoerente, incompleta o incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieSequestroFrode informatica
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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