Cassazione Penale, Sentenza n. 06742/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva riformato la sentenza di primo grado, dichiarandoli responsabili dei reati di violenza sessuale continuata (art. 609-bis e 609-ter) e maltrattamenti in famiglia (art. 572). Le censure principali sono: erronea valutazione della responsabilita per fatto altrui e applicazione della clausola di equivalenza/omissione (art. 40, comma 2 c.p.) nella parte in cui la donna sarebbe stata ritenuta responsabile per le azioni del convivente; vizio nella valutazione dell'abitualità e dell'elemento soggettivo dei reati (artt. 110 e 572 c.p.); omissione, contraddittorietà o illogicità della motivazione e mancata valutazione di specifici elementi probatori; contestazione dell'identità del disegno criminoso tra le diverse condotte; e, in via autonoma, censura delle pene accessorie irrogate (in particolare la qualificazione dell'interdizione come perpetua anziché temporanea).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la validità della motivazione della Corte d'appello. Ha ritenuto legittima la rinnovazione dell'istruttoria sospesa per rinuncia delle parti e ha richiamato il principio secondo cui il ribaltamento della sentenza assolutoria non può essere censurato da chi abbia contribuito con la propria rinuncia. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione della credibilità della persona offesa operata dalla Corte territoriale, fondata su coerenza del racconto e riscontri estrinseci (lettera confessionale, conversazione registrata, dichiarazioni di terzi). Ha confermato che la posizione di garanzia dei genitori (art. 147 c.c.) può integrare responsabilità omissiva ex art. 40 c.p. quando sussistono conoscenza o riconoscibilità dell'evento, conoscenza dell'azione doverosa e possibilità oggettiva di impedire l'evento; nel caso la Corte d'appello ha trovato elementi probatori che giustificano tale soluzione. Ha anche ritenuto che i maltrattamenti non siano assorbiti dalla violenza sessuale, atteso che le condotte vessatorie comprendevano anche ingiurie, minacce, intrusioni e altre umiliazioni autonome rispetto agli atti sessuali. Sulla questione delle pene accessorie, ha confermato la corretta applicazione dell'art. 609-nonies che prevede l'interdizione perpetua per i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-ter quando le condizioni previste ricorrono; la Corte ha ritenuto la norma compatibile con la Costituzione e obbligatoria. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 609-bis
Norma che sanziona la violenza sessuale; applicata dalla Corte d'appello e ritenuta integrata dalle condotte contestate, con valutazione delle prove e della continuità delle azioni.
Codice penale, art. 609-ter
Norma collegata alle fattispecie di violenza sessuale (più fattispecie connesse); richiamata insieme all'art. 609-bis e rilevante ai fini dell'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 609-nonies.
Codice penale, art. 40, comma 2
Clausola di equivalenza e responsabilità omissiva: la Corte ha richiamato l'applicazione della responsabilità del genitore come "garante" che, pur non eseguendo materialmente l'azione, risponde per omissione se era a conoscenza o poteva conoscere l'evento e poteva impedirlo.
Codice penale, art. 572
Delitto di maltrattamenti in famiglia; la Corte ha ritenuto integrato il reato in concorso con la violenza sessuale ove le condotte vessatorie superino la mera strumentalità alla violenza sessuale.
Codice civile, art. 147
Attribuisce ai genitori una posizione di garanzia nei confronti dei figli; la giurisprudenza e la Corte hanno utilizzato tale norma per fondare l'obbligo di intervento e la conseguente responsabilità omissiva del genitore che consente o tollera abusi.
Codice penale, art. 609-nonies
Prevede l'obbligatorietà di specifiche pene accessorie (interdizione perpetua da uffici attinenti alla tutela, perdita del diritto agli alimenti, esclusione dalla successione, interdizione da incarichi scolastici ecc.) per condanne per reati di cui agli artt. 609-bis e 609-ter; la Corte ha ritenuto la disciplina cogente e costituzionalmente compatibile.
Codice di procedura penale, art. 603, comma 3-bis
Regola sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ricordato che la rinuncia delle parti alla rinnovazione impedisce di far valere in Cassazione la nullità connessa al mancato riesame, salvo diversi limiti di deducibilità.
Codice di procedura penale, art. 182, comma 1
Limiti di deducibilità delle nullità di regime intermedio: la Corte ha richiamato che alcune nullità non possono essere eccepite da chi abbia contribuito con la propria rinuncia.
Codice di procedura penale, art. 179, comma 1
Individua le nullità assolute; la Corte ha ricordato che le nullità connesse alla rinnovazione istruttoria non rientrano tra quelle insanabili d'ufficio.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. b, c, e)
Disciplina i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha richiamato i limiti alla deducibilità delle doglianze basate su valutazione della prova e l'impossibilità di trasformare censure probatorie in violazioni di legge processuale non previste a pena di nullità.
Codice penale, art. 81
Disciplina la continuazione e il concorso di reati; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla qualificazione della continuazione per mancanza di interesse e chiarezza nella censura.
Massime di principio
- La responsabilità omissiva del genitore per reati sessuali commessi da terzi sui figli si configura quando sussistono conoscenza o conoscibilità dell'evento, conoscenza dell'azione doverosa e possibilità oggettiva di impedire l'evento: in tali casi l'art. 40 c.p. opera per equiparare omissione e azione.
- La Corte di Cassazione non ammette in via massiccia la rinnovazione dell'istruttoria in appello quando le parti hanno rinunciato al riesame dei testimoni; la rinuncia della parte circoscrive la possibilità di sollevare in Cassazione nullità di regime intermedio connesse alla mancata rinnovazione.
- In sede di cassazione non è consentito un riesame libero e completo delle prove: le doglianze che si limitano a rimettere in discussione la valutazione probatoria dei giudici di merito sono inammissibili se non dimostrano manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- I reati di violenza sessuale continuata e di maltrattamenti possono concorrere quando le condotte vessatorie siano autonome rispetto agli atti sessuali (ingiurie, minacce, intrusioni nella vita privata); l'assorbimento opera solo se vi è piena coincidenza strumentale delle condotte.
- Le pene accessorie previste dall'art. 609-nonies per reati sessuali su minorenni sono previste in modo obbligatorio dalla norma: il giudice ha margini limitati su durata e tipo di interdizione, salvo una pronuncia di illegittimità costituzionale.
- Le censure in cassazione devono essere formulate con specificità e non in termini generici; doglianze generiche sulla mancanza di elemento psicologico o sull'abitualità sono spesso inammissibili se non confrontano concretamente la motivazione impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06787/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06798/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06801/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06802/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06804/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06805/2026 del 19/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →