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Sentenza

Sentenza n. 3584/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la declaratoria d’illegittimità -previa tutela cautelare - del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione dell’ istanza di visto per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202512103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare del MAECI e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la dedotta illegittimità del silenzio amministrativo né la domanda cautelare. La pronuncia si fonda sull’assenza di una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte, in conformità ai criteri richiamati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11/2025. Le spese processuali sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del MAECI sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di lavoro subordinato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di appuntamento finalizzata alla formalizzazione di un’istanza di visto per lavoro subordinato, chiedendo anche tutela cautelare. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di una tempestiva procura speciale alle liti, legalizzata nelle forme prescritte, secondo i criteri enunciati dalla sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Il ricorrente non ha replicato all’eccezione. Il Collegio, con ordinanza n. 6574 del 24 novembre 2025, ha ravvisato i presupposti per l’applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il Collegio ha ravvisato i presupposti per l’applicazione della disposizione, definendo il giudizio senza esaminare la domanda cautelare nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La mancata tempestiva produzione di una procura speciale alle liti, legalizzata nelle forme prescritte per il caso concreto, può determinare l’inammissibilità del ricorso amministrativo quando tale requisito sia necessario secondo i criteri applicabili alla parte rappresentata e alla modalità di conferimento della procura.
  • L’eccezione di inammissibilità fondata sull’irregolarità o tardività della procura speciale può essere accolta dal giudice anche prima dell’esame della domanda cautelare e della questione sostanziale relativa al silenzio dell’amministrazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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