Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13241/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che, pur essendo intervenuta una sentenza di primo grado dichiarativa della prescrizione (estinzione del reato), ha riformato il primo grado e le ha condannate al risarcimento del danno. Il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 578 c.p.p., contestando la legittimazione del giudice d'appello a decidere sulle statuizioni civili quando in primo grado è intervenuta l'estinzione per prescrizione; il secondo, in subordine, contesta la mancata integrazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbente il secondo). Ha constatato che, alla luce della qualificazione giuridica data in primo grado (con esclusione di aggravanti), la prescrizione era già maturata prima della sentenza di primo grado; di conseguenza la corte territoriale non aveva competenza per pronunciarsi sulle statuizioni civili e non poteva condannare le ricorrenti al risarcimento. Ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha eliminato le statuizioni civili contenute nella sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 578 cod. proc. pen.

    L'art. 578 disciplina l'effetto dell'impugnazione in relazione agli effetti civili; la Corte ha ritenuto che non autorizzi il giudice d'appello a pronunciarsi sulle statuizioni civili se in primo grado è intervenuta estinzione per prescrizione, poiché la cognizione penale sulle civilistiche presuppone una condanna almeno in primo grado

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 603, comma 3, c.p.p.

    La norma prevede il rinnovo dell'istruttoria dibattimentale quando necessario; la Cassazione ha considerato il motivo relativo all'omesso rinnovamento assorbito dalla questione principale di incompetenza del giudice d'appello sulle statuizioni civili

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 39397 del 05/07/2019, Rv. 277104

    Sez. 2, n. 39397 del 05/07/2019, Rv. 277104

    Principio secondo cui, se la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, il giudice d'appello non può condannare per restituzioni o risarcimento del danno

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Di Paola, Rv. 283670

    Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Rv. 283670

    Affermato che le statuizioni civili sono escluse dalla cognizione penale se il giudizio penale si è estinto in primo grado e pertanto devono essere revocate

Massime di principio

  • Se in primo grado il reato è dichiarato estinto per prescrizione (o altro motivo estintivo) e la prescrizione era già maturata prima della sentenza di primo grado, il giudice d'appello non ha competenza per pronunciare statuizioni civili (restituzioni, risarcimenti) relative a quel processo.
  • La cognizione penale delle questioni civili presuppone l'esistenza di una sentenza penale di condanna, almeno in primo grado; in mancanza di ciò le statuizioni civili sono estranee alla cognizione e devono essere revocate.
  • L'art. 578 c.p.p. non può essere utilizzato dall'appello per sorpassare l'effetto estintivo della sentenza di primo grado e pronunciarsi sulle responsabilità civili se il primo grado ha escluso la responsabilità penale per intervenuta prescrizione.
  • Se si ritiene che la corte d'appello abbia violato l'art. 603 c.p.p. per mancato rinnovo dell'istruttoria, quel titolo di doglianza può essere assorbito o irrilevante qualora la questione di competenza del giudice d'appello sulle statuizioni civili venga decisa favorevolmente alla parte che ne chiede l'annullamento.
  • In casi similari, la difesa deve evidenziare la data di maturazione della prescrizione rispetto alla data della sentenza di primo grado per impedire che l'appello pronunci statuizioni civili non ammesse dalla cognizione penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.