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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30118/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia giungeva in Cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma. Dopo la proposizione del ricorso, l'ente ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente sottoscritto e notificato alla controparte. Il controricorrente non aderiva né accettava la rinuncia. Non risultano dal testo i fatti sostanziali originari della lite, né i motivi di censura proposti nel ricorso, perché la decisione si fonda esclusivamente sulla rinuncia sopravvenuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia del ricorrente, rilevando che la rinuncia produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, precisando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato come norma del rito sulla rinuncia al ricorso per cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato come norma del rito che regola gli effetti processuali della rinuncia e la definizione del giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile all'ipotesi di estinzione per rinuncia, perché la previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    menzionato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il giudizio anche se la controparte non vi aderisce, poiché non richiede accettazione per produrre effetti processuali.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
  • In caso di rinuncia al ricorso, le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico del rinunciante.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso analogicamente all'estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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